In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione sez. VI Tributaria con l’ordinanza n. 25443 del 26 ottobre 2017.
Nella fattispecie in disamina, l’Agente per la Riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso una decisione della CTR Toscana che aveva ritenuto impignorabili i beni costituiti in fondo patrimoniale di un contribuente, ritenendo non soddisfatto l’onere della prova dell’inerenza del credito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.
La Suprema Corte, pertanto, confermando che nell’ambito della riscossione delle imposte non sussiste regime di impignorabilità del fondo patrimoniale qualora il debito tributario sia stato contratto per attività voluttuarie o caratterizzate da interessi speculativi, ribadendo che l’iscrizione ipotecaria è altresì ammissibile alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., ossia nelle ipotesi in cui risulti strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.
Il Collegio, inoltre, nel chiarire che il soddisfacimento delle esigenze familiari è identificabile con l’attività volta al “pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge” evidenzia altresì che non può essere a priori esclusa la possibilità che un’attività imprenditoriale, da cui derivi un debito tributario, possa essere orientata al soddisfacimento di tali esigenze e che, pertanto, tale natura travolga anche la relativa obbligazione tributaria rendendo pignorabili i beni del fondo patrimoniale.
L’aspetto rilevante rimane quello dell’onere probatorio circa l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore che, sottolinea la Corte, rimane comunque a carico del debitore che intende avvalersi dell’impignorabilità del fondo, così come più ampiamente ribadito dalle numerose pronunce del Supremo Collegio (cfr. n. 22761/16, ord. n. 23876/15, 1652/16).
In riferimento al caso de quo, quindi, la Cassazione ritiene che il Giudice Tributario abbia erroneamente ritenuto ricadere sul creditore la prova che il debito inerisse alla esigenze familiare, laddove di tale onere è invece gravato il contribuente che intenda avvalersi dell’impignorabilità.
La Suprema Corte, quindi, ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
Per un ulteriore approfondimento sono consultabili sul punto gli altri approfondimenti in rivista:
IPOTECA GIUDIZIALE: LEGITTIMA L’ISCRIZIONE SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE
L’ONERE DELLA PROVA DELL’ESTRANEITÀ AI BISOGNI FAMILIARI SPETTA AL DEBITORE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Acierno | 27.05.2016 | n.11029
FONDO PATRIMONIALE: È LEGITTIMA L’ISCRIZIONE IPOTECARIA SU BENI DESTINATI A SODDISFARE BISOGNI DELLA FAMIGLIA
SI TRATTA DI ATTO RIFERITO AD UNA PROCEDURA ALTERNATIVA ALL’ESECUZIONE FORZATA E NON DI ESPROPRIAZIONE IN SENSO STRETTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. quinta, Pres. Greco – Rel. Iannello | 25.05.2016 | n.10794
FONDO PATRIMONIALE: L’ONERE DELLA PROVA DEI PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DELL’ART. 170 C.C. GRAVA SUL DEBITORE ESECUTATO
PER I CREDITI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO È SEMPRE POSSIBILE AGIRE IN EXECUTIVIS
Ordinanza | Tribunale di Como, dott. Alessandro Petronzi | 14.03.2016 | n.14782
FONDO PATRIMONIALE: AGGREDIBILE ANCHE PER DEBITI CONTRATTI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA
PUÒ ISCRIVERSI IPOTECA SU BENI DEL FONDO ALLE STESSE CONDIZIONI PER LE QUALI È POSSIBILE L’ESECUZIONE EX ART. 170 C.C.
Ordinanza Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala – Rel. Perrino 24-02-2015 n.3738
FONDO PATRIMONIALE: AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI ESECUZIONE EX ART. 170 C.C., L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SUL DEBITORE
VI È UNA PRESUNZIONE DI INERENZA DEI DEBITI ALLE ESIGENZE FAMILIARI
Sentenza | Tribunale Reggio Emilia, Dott. Gianluigi Morlini | 20.05.2015 | n.765
FONDO PATRIMONIALE: anche i debiti sorti nell’esercizio dell’impresa sono contratti per i bisogni della famiglia
Grava sull’opponente l’onere di provare la regolare costituzione del fondo
Sentenza Cassazione civile, Terza Sezione 11-07-2014 n.15886
fondo patrimoniale – quattro condizioni per l’opponibilità al creditore pignorante
L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art.170 cc grava sul debitore che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni
Sentenza Cassazione civile sezione terza 19-02-2013 n.4011
FONDO PATRIMONIALE: l’onere della prova è solo a carico del debitore opponente
La mancata allegazione delle fonti e delle ragioni dei diversi rapporti obbligatori intrattenuti con i creditori comporterà il rigetto dell’opposizione
Sentenza Cassazione civile, sezione terza 07-02-2013 n.2970
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