ISSN 2385-1376
Testo massima
L’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agente per la Riscossione non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe sull’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Perrino, con sentenza n. 8848, depositata in data 30.04.2015.
Nel caso in esame, il contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l’iscrizione ipotecaria scaturente da cartelle di pagamento relative a tributi, eccependo l’illegittimità dell’iscrizione per la mancata notificazione dell’intimazione ad adempiere ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva l’impugnazione e la sentenza veniva confermata in sede di appello. In particolare, la CTR, accertava la nullità dell’iscrizione.
Avverso la sentenza di appello, l’Agente per la Riscossione proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha richiamato un principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 19667 del 18.09.2014, (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/iscrizione-di-ipoteca-nulla-se-non-e-preceduta-dalla-comunicazione-al-contribuente.html), per effetto del quale “anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto D. L. n. 70/2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine fissato in trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto alla difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 272/2015