In tema di preliminare di compravendita immobiliare, l’inadempimento del promittente all’obbligo di provvedere alla cancellazione di una ipoteca iscritta sul bene, anche agli effetti dell’art. 1385 cod. civ., per il caso di caparra confirmatoria, non resta escluso dalla circostanza che sia stato pagato il creditore garantito da detta ipoteca, poiché il permanere dell’iscrizione, non potendo il pagamento essere invocato dal terzo come fatto estintivo della garanzia reale, comporta comunque un pregiudizio per l’acquirente, in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene.
La cancellazione dell’ipoteca svolge sia una funzione di pubblicità-notizia, allorché sussista già un’autonoma causa estintiva dell’ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una funzione di autonoma causa estintiva dell’ipoteca, in quanto ne determina l’estinzione anche in assenza dei relativi presupposti. Pertanto, la clausola contrattuale, con la quale il promittente venditore assuma l’impegno di curare, a proprie spese, l’estinzione dell’ipoteca prima del rogito notarile, deve essere interpretata nel senso che l’obbligo va considerato assolto con l’estinzione per pagamento dell’obbligazione garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con scrittura autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l’atto fondante la richiesta, essendo contrario a buona fede ritenere, viceversa, necessario anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Bellini – Rel. Giusti, con l’ordinanza n. 20434 del 24 giugno 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE: il mutuo ipotecario oggetto di confisca
I tre presupposti relativi alla buona fede del terzo creditore
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. V, Pres. Sabeone- Rel. Belmonte | 07.02.2022 | n.4305
CONFISCA: l’ipoteca della Banca non si estingue se prova la sua buona fede
L’istituto di credito deve dimostrare di aver fatto “incolpevole affidamento” sul proprio dante causa
Sentenza | Corte Suprema di Cassazione penale, II sez. Pres. Cervadoro Rel. Pellegrino | 08.06.2021 | n.22504
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