ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ordinanza cautelare emessa in corso di causa non è strumento processuale idoneo ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria non essendo coercibile il consenso del creditore ex art.2882 cc.
E’ questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del dott. Gustavo Danise, con ordinanza pronunziata in data 11/09/2013 a seguito del ricorso ex art.700 cpc presentato, in corso di causa, da due società al fine di conseguire un provvedimento giudiziale che ordinasse alla società opposta la cancellazione dell’ ipoteca.
Nel caso di specie, le due società avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ma nel corso del giudizio il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in virtù della quale la società opposta provvedeva all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni delle società opponenti.
Tuttavia, in pendenza del giudizio, le opponenti riuscivano ad ottenere la revoca della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e presentavano ricorso ex art.700 cpc in corso di causa al fine di conseguire un provvedimento giudiziale che ordinasse alla società opposta la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
Ebbene, il Tribunale di Nocera, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha statuito che lo strumento processuale prescelto dalle opponenti non è idoneo al conseguimento del risultato agognato, atteso che la cancellazione di ipoteca non è strumentale, funzionale e conferente all’oggetto del giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo, attesa l’assenza del nesso di strumentalità tra la domanda spiegata e il giudizio di merito.
Il giudice dunque ha rigettato la domanda spiegata atteso che ex art.2884 cc la cancellazione d’ipoteca deve essere eseguita dal conservatore soltanto sulla base di una sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo, e non anche sulla base di un’ordinanza cautelare emessa in corso di causa.
In materia di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, si segnala un’ordinanza, già pubblicata sulla rivista, pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 24/07/2013, con la quale è stato sancito il principio secondo il quale ai sensi dell’art.2884 cc la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni annotate sui Registri Immobiliari deve essere eseguita dal conservatore quando ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti, per cui può essere effettuata solamente sulla base di un ordine del giudice coperto da giudicato formale.
In ipotesi di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo l’ipoteca giudiziale mantiene comunque i suoi effetti ex art.653 secondo comma cpc nei limiti in cui l’opposizione è respinta, non solo agli atti esecutivi già compiuti ma anche all’iscrizione dell’ipoteca eseguita ai sensi dell’art.655 cpc (Cass. civ.sent.n.2037 del 26/06/1971 e sent.n.10945 del 17/10/1991).
Testo del provvedimento
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