ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Urbano Cardarelli
La cancellazione dell’ipoteca giudiziale ha natura definitiva ed irreversibile, come tale non compatibile con i caratteri di provvisorietà e di strumentalità tipici della tutela cautelare di urgenza, esperita nelle forme di cui all’art. 700 c.p.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Gian Piero Scoppa, con ordinanza del 17 luglio 2015.
Nel caso in esame, la banca proponeva reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento con cui il Giudice, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., aveva disposto la riduzione dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni dei ricorrenti.
Nel disporre l’accoglimento del reclamo e per l’effetto la revoca dell’impugnato provvedimento, il Collegio ha provveduto ad evidenziare l’incompatibilità fra la tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (avente funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito), ed il provvedimento di cancellazione dell’ipoteca giudiziale, per sua natura definitivo ed irreversibile, e dunque incompatibile con i caratteri di provvisorietà e strumentalità tipici del sistema di tutela provvisoria e sommaria ex art. 700 c.p.c..
Diversamente argomentando, si finirebbe con il disattendere il disposto dell’art. 2884 c.c., a norma del quale la cancellazione dell’ipoteca può essere eseguita solo quando “è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti“, atteso che, “nella fattispecie, il provvedimento cautelare non soltanto esaurirebbe la tutela di merito, coincidendo con il provvedimento finale, ma finirebbe per assumere valenza ancor più incisiva della sentenza di primo grado nella causa di merito, posto che ai sensi dell’art. 2884 c.c., la cancellazione è ancorata al passaggio in giudicato del provvedimento“.
Il provvedimento in commento, riportandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, ha altresì escluso “alcuna sostanziale distinzione tra riduzione e cancellazione, posto che, con riguardo ai beni esclusi dalla restrizione, la misura si traduce in una effettiva cancellazione“.
Si rinvia, per approfondimenti, alle ulteriori pronunce pubblicate in Rivista:
IPOTECA: LA CANCELLAZIONE È INAMMISSIBILE IN ASSENZA DI UNA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE PASSATA IN GIUDICATO
Ai fini della cancellazione d’urgenza dell’ipoteca è inidoneo il rimedio cautelare ex art. 700 cpc atteso che lo stesso non ha carattere definitivo
Ordinanza Tribunale di Avellino, Pres. Beatrice Rel. Di Paolo 14-10-2014
IPOTECA: IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA NON COSTITUISCE TITOLO IDONEO PER LA CANCELLAZIONE
Diversamente, si anticiperebbe il provvedimento di cancellazione con effetti però definitivi ed irreversibili
Ordinanza Tribunale di Napoli, dott.ssa Paola Martorana 28-11-2014
IPOTECA: IL PROVVEDIMENTO DI URGENZA PER LA CANCELLAZIONE È INAMMISSIBILE
Il procedimento ex art. 700 cpc è inidoneo per ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria
Ordinanza Tribunale di Napoli, dott.ssa Claudia Castellano 24-07-2013
IPOTECA: LA CANCELLAZIONE NON PUÒ ESSERE ORDINATA CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA
Per la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca è necessario un provvedimento definitivo ex art. 2884 c.c.
Ordinanza Tribunale di Avellino, Dott.ssa Natalia Ciccarelli 09-05-2014
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 406/2015