Qualora nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato dalla banca sia accertata la falsità della sottoscrizione di una delle fideiussioni prestate, ciò non può dar luogo alla cancellazione dell’ipoteca iscritta in virtù del decreto ingiuntivo (poi) revocato, bensì a una sua restrizione ai soli immobili di proprietà dei garanti che risultano ancora debitori dell’istituto di credito.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Agrigento, Giudice Federica Verro con la sentenza n. 1037 del 10 luglio 2024.
Accadeva che, con decreto ingiuntivo, il Tribunale di Agrigento aveva intimato ai fideiussori il pagamento, in solido tra loro e in favore della Banca, della somma di euro 100.514,78 quale saldo debitore del conto corrente acceso presso l’istituto di credito, oltre interessi dalla data di estinzione dei singoli rapporti sino al saldo oltre le spese del procedimento monitorio.
All’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai debitori, il Giudice aveva accertato la falsità della sottoscrizione apposta da uno dei garanti, rideterminando il saldo creditorio a favore della banca opposta in euro 77.899,14, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo e revocato il provvedimento.
La Banca provvedeva, pertanto, alla restrizione dell’ipoteca iscritta sulla base del decreto ingiuntivo, non invece la sua totale cancellazione in quanto il gravame riguardava anche immobili di proprietà di un altro garante, ancora debitore nei confronti della Banca dell’importo accertato in sentenza.
Il garante la cui firma era stata accertata come falsa, citava allora la Banca innanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo la cancellazione totale e immediata dell’ipoteca giudiziale iscritta anche in suo danno o, in mancanza, ordinarne la cancellazione al Conservatore dei Registri immobiliari.
Si costituiva tempestivamente la Banca, chiedendo il rigetto delle pretese di controparte sulla scorta delle seguenti considerazioni:
– soltanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era emerso che le sottoscrizioni delle fidejussioni non appartenevano al fideiussore e che la firma era stata falsificata da ignoti;
– che aveva tempestivamente acconsentito ed effettuato la restrizione dell’ipoteca, non invece la sua totale cancellazione in quanto il gravame riguardava anche immobili di proprietà dell’altro garante, ancora debitore nei confronti della Banca dell’importo accertato in sentenza;
– di non essere legittimata passiva relativamente alla chiesta rettifica della segnalazione a sofferenza – in ogni caso non provata – avendo ceduto a terzi il credito.
Il Giudice riteneva la domanda del garante infondata, affermando che non può certamente affermarsi che il diritto da lui vantato potesse estendersi fino a ottenere la cancellazione dei gravami presenti sui beni dell’altro garante i cui beni siano iscritti con il medesimo atto.
Inoltre, risultava agli atti che la Banca aveva prestato il consenso alla cancellazione parziale dell’ipoteca procedendo con l’annotazione della cancellazione, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza che aveva accertato la falsità della sottoscrizione apposta alle fidejussioni attribuite a un garante e riconosciuto invece l’altro quale debitore solidale. Tali adempimenti erano stati effettuati dalla Banca convenuta a sue spese.
Sulla base di tali motivi, il Tribunale ha rigettato la domanda del garante, con condanna alla refusione delle spese legali in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IPOTECA GIUDIZIALE: IN VIA D’URGENZA NON PUÒ DISPORSI NÉ LA CANCELLAZIONE NÉ LA RIDUZIONE
È NECESSARIA UNA STATUIZIONE PASSATA IN GIUDICATO O COMUNQUE DEFINITIVA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini | 27.02.2017
IPOTECA GIUDIZIALE: LA CANCELLAZIONE NON PUÒ DISPORSI CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE D’URGENZA
LA NATURA PROVVISORIA DELLA TUTELA CAUTELARE È INCOMPATIBILE CON LA DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE
Ordinanza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Gian Piero Scoppa 15-07-2015
IPOTECA: IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA NON COSTITUISCE TITOLO IDONEO PER LA CANCELLAZIONE
DIVERSAMENTE, SI ANTICIPEREBBE IL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE CON EFFETTI PERÒ DEFINITIVI ED IRREVERSIBILI
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IPOTECA GIUDIZIALE: IL PROCEDIMENTO EX ART.700 CPC È INIDONEO PER LA CANCELLAZIONE
AI FINI DELLA CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA È NECESSARIO UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO
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