Testo massima
Ai sensi del comma terzo
dell’art. 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario oltre le
specifiche spese (per l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, per
l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca, quelle ordinarie per l’intervento
nel processo esecutivo), non solo il capitale iscritto (nei limiti
dell’iscrizione e del credito effettivamente esistente) ed i soli interessi
corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell’annata in corso al momento
del pignoramento (o, in caso di azionamento del credito in via di intervento,
al momento di questo) e nel biennio anteriore, purché ne sia enunciata la
misura, ma pure gli interessi, di qualunque natura e cioè, non rilevando se
qualificabili come corrispettivi o moratori ed al tasso legale via via
vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del
pignoramento, ovvero, in caso di azionamento del credito in via di intervento,
al momento di questo, sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
Lo ha stabilito la
Corte di Cassazione nella sentenza n. 17044 del 28 luglio 2014, chiamata a
pronunciarsi sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2855 3° comma.
Il giudizio trae
origine da una procedura esecutiva immobiliare, all’esito della quale veniva
negata ad una società cessionaria di credito, l’estensione del privilegio
ipotecario sugli interessi al tasso legale maturati – tra l’anno successivo a
quello in corso dalla data del pignoramento e la data del decreto di
trasferimento dell’immobile pignorato – riconoscendo, invece, parte del credito
vantato dall’istante al creditore ipotecario di secondo grado.
All’uopo, il
progetto di distribuzione così determinato dal giudice dell’esecuzione e confermato
a seguito di opposizione dal tribunale
di Milano, taccia la contestazione promossa della società cessionaria si da
determinare il ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Due i punti
strettamente contestati: il primo rubricato “sugli interessi maturati dopo il compimento
dell’annata in corso alla data del pignoramento e fino alla vendita: violazione
o falsa applicazione dell’art. 2855, 3° comma c.c., in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.” ove si contesta l’esclusione, da parte del giudice del
merito, degli interessi moratori dall’ambito di applicazione dell’art. 2855
cod. civ., richiamando pronunce di legittimità (Cass. 8 luglio 1998, n. 6668;
Cass. n. 7025 del 1994; Cass. 9 febbraio 1987, n. 1377) e di merito, nonché
opinioni dottrinali. La ricorrente, in particolare, censura ampiamente
l’interpretazione, data dal giudice del merito, del terzo comma dell’art. 2855
cod. civ., in base alla quale anche gli interessi legali maturati dopo il
compimento dell’annata in corso al momento del pignoramento sono moratori e
quindi esclusi dal privilegio ipotecario; il secondo, rubricato “sugli interessi legali maturati dopo il compimento dell’annata in corso
alla data del pignoramento e fino alla vendita contesta la contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c.” – la tesi dell’incertezza della somma
massima oggetto del privilegio ipotecario, quale deriverebbe dal riconoscimento
di questo agli interessi legali, legata alla mera possibilità di una durata
eccessiva della procedura: rimarcando, al riguardo, la piena determinabilità
della somma ed argomentando sulle ragioni della tutela del creditore
ipotecario.
Dichiarato inammissibile
quest’ultimo motivo, prospettandosi con esso una questione di incongruità della
motivazione in ordine all’interpretazione di una norma, la Corte di Cassazione
ha, invece, provveduto all’esame del motivo di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.
In particolare, i giudici di
legittimità, richiamando il principio di diritto espresso con la precedente
sentenza n. 775/13, frutto di un caso analogo a quello ora esaminato, hanno colto
l’occasione per chiarire due punti
fondamentali:
Il primo in ordine al quale “va respinta la lettura congiunta del secondo
e terzo comma dell’art. 2855 c.c.” così come predicata dal giudice di
merito nella sentenza oggetto di impugnazione; in particolare, circa la
distinzione espressa dal secondo comma tra interessi corrispettivi e moratori,
ai fini dell’esclusione di questi ultimi dal privilegio anche nel periodo
successivo all’annata in corso al momento del pignoramento (e fino alla
vendita), tale dizione letterale non va estesa al comma terzo, oggetto di
disquisizione.
L’interpretazione letterale
dell’art. 2855 c.c. permette, infatti, di dissociare la lettura del terzo comma
da quella del secondo, attribuendo solo a quest’ultimo una specifica
qualificazione degli interessi da considerare ai fini del calcolo e lasciando
persistere un’interpretazione, latu sensu,
ampia degli interessi, siano essi corrispettivi e moratori, indicati al comma
terzo del medesimo articolo.
Pertanto, in caso di iscrizione
di ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli
interessi, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855 cc, comma secondo, è
limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli
moratori, dovendosi ritenere l’espressione “capitale che produce interessi” circoscritto ai soli interessi
che costituiscono remunerazione del capitale medesimo (da ultimo sent. n. 23164
del 31 ottobre 2014). Mentre ai sensi del comma terzo del medesimo articolo, sono
assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e
cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso
legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento
del pignoramento fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca e dunque,
moratori se perduranti dopo la cessazione del triennio considerato dall’art.
2855 c.c.
Da ultimo, rispetto alle
argomentazioni espresse nella richiamata sentenza n. 775/13, la stessa funge da
leitmotiv per procedere la Corte ad una seconda puntualizzazione rispetto alle
precedenti statuizioni, in particolare per il caso dell’intervento dei creditori
ai fini dell’estensione del privilegio ipotecario anche a questi ultimi.
Certamente, in virtù del
principio madre della par condicio creditorum, la corte chiarisce come nel
bilanciamento degli interessi del creditore ipotecario e degli altri con lui
concorrenti, la norma codicistica abbia inteso precisare l’imposizione di un limite
temporale, e cioè il momento di concreta aggressione esecutiva del patrimonio
debitore, posto in essere dal creditore privilegiato attraverso l’atto di
intervento – possibile sino all’udienza
di vendita o assegnazione del bene oggetto del diritto di garanzia, fonte del
privilegio – (art. 499 c.c.) “non potendo
il privilegiato fruire di immeritati benefici effetti quali conseguenze delle
altrui condotte processuali, cosa che accadrebbe se il privilegio gli si
riconoscesse su periodi riferiti al pignoramento eseguito da altri“
Tanto premesso, in accoglimento
del primo motivo di ricorso, sin qui esaminato, la Terza sezione della Corte di
Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Milano,
in persona di diverso giudicante.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno