ISSN 2385-1376
Testo massima
Il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. è inidoneo a determinare la cancellazione di un’ipoteca in quanto trattasi di provvedimento strumentale e provvisorio, incompatibile con il tenore letterale dell’art. 2884 c.c. che all uopo richiede una decisione dotata del massimo grado di stabilità.
È’ questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Paola Martorana, con ordinanza del 28 novembre 2014 in materia di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
Nel caso di specie, una società presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca su di un immobile posto all’interno di un’area demaniale marittima.
La società aveva interesse ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca, perché aveva intenzione di riproporre un piano di ristrutturazione dei suoi debiti, nel tentativo di superare l’archiviazione di analoga proposta, già in precedenza avanzata in sede di concordato preventivo, ritirata per la presenza formale del vincolo ipotecario, ritenuto dal Tribunale fallimentare motivo ostativo alla ammissibilità della detta proposta.
Invero, l’art. 2884 c.c. richiede per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria un provvedimento dal carattere stabile, definitivo, che garantisca la certezza della immutabilità della statuizione in esso contenuto.
Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non è idoneo a conseguire la cancellazione dell’ipoteca, attesa la natura non definitiva, strumentale e provvisoria della tutela d’urgenza, incompatibile con la previsione normativa di cui all’art. 2884 c.c., che richiede una decisione dotata del massimo grado di stabilità e intangibilità.
Infatti, sebbene il provvedimento di urgenza sia idoneo ad acquisire una certa stabilità, questa non può tuttavia essere assimilata all’efficacia del giudicato. La stabilità del provvedimento cautelare non è infatti prevedibile a priori, essendo rimessa alla scelta discrezionale delle parti in ordine al successivo avvio del giudizio di merito ed incontra un ulteriore limite nella non invocabilità della sua autorità in un diverso procedimento (art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c.).
Il rimedio dell’art. 700 c.p.c. si risolverebbe in un risultato del tutto anticipatorio degli effetti esecutivi dell’invocato provvedimento di merito (art. 2884 c.c.), con effetti però definitivi e irreversibili, che non potrebbero rivivere in ipotesi di diversa valutazione all’esito del giudizio di merito sulla legittimità della iscrizione ipotecaria, atteso che ogni nuova e successiva iscrizione comporterebbe per il creditore la perdita del grado acquisito con l’originaria iscrizione in astratto cancellata ex art. 700 c.p.c..
Pertanto, il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Se segnala i seguenti precedenti:
IPOTECA: La cancellazione non può essere
ordinata con provvedimento d’urgenza
ordinata con provvedimento d’urgenza
Per la cancellazione dell’iscrizione di
ipoteca è necessario un provvedimento definitivo ex art. 2884 c.c.
ipoteca è necessario un provvedimento definitivo ex art. 2884 c.c.
IPOTECA: il provvedimento di urgenza per
la cancellazione è inammissibile
la cancellazione è inammissibile
Il procedimento ex art. 700 cpc è inidoneo
per ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria
per ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria
IPOTECA GIUDIZIALE: il procedimento ex
art.700 cpc è inidoneo per la cancellazione
art.700 cpc è inidoneo per la cancellazione
Ai fini della cancellazione
dell’iscrizione ipotecaria è necessario un provvedimento definitivo
dell’iscrizione ipotecaria è necessario un provvedimento definitivo
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 672/2014