ISSN 2385-1376
Testo massima
La cancellazione dell’ipoteca non può essere effettuata in assenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, per cui è inidoneo l’utilizzo dello strumento cautelare ex art. 700 cpc ai fini della richiesta di cancellazione.
Questo il principio statuito dal Tribunale di Avellino, rel. Dr.ssa Annachiara Di Paolo, con ordinanza del 14/10/2014, con la quale è stata affermata l’inammissibilità del rimedio cautelare ex art. 700 cpc ai fini della cancellazione dell’ipoteca, in quanto quest’ultima può essere eseguita solo se ordinata con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo.
La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio promosso contro la Banca volto ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale e nel quale in corso di causa era stata chiesta ex art. 700 cpc la suddetta cancellazione.
Il Giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso cautelare e, avverso detta ordinanza, era stato proposto reclamo dagli attori.
Il Collegio, chiamato a decidere sul reclamo, ha affermato l’inammissibilità dell’istanza cautelare sulla base del principio contenuto nell’art. 2884 cc a norma del quale la cancellazione dell’ipoteca può essere eseguita dal Conservatore solo quando “è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti“.
Secondo il Collegio, il tenore della norma non lascia spazio a diverse interpretazioni, avendo il legislatore fatto espresso riferimento alla necessità di una statuizione giurisdizionale passata in cosa giudicata e, comunque, avente carattere definitivo, carattere questo che non può attribuirsi al provvedimento cautelare.
La decisione si pone in linea con la giurisprudenza prevalente, la quale a più riprese si è espressa sul punto, affermando l’inammissibilità del rimedio cautelare al fine della cancellazione dell’ipoteca.
Nello stesso senso, infatti, si sono espressi numerosi tribunali, ribadendo il medesimo principio, secondo cui il provvedimento di urgenza non è idoneo a giustificare la cancellazione o riduzione di ipoteca, in quanto l’eventuale provvedimento reso è comunque revocabile o modificabile in ogni momento stante la formulazione di cui all’art. 669 cpc (Tribunale di Avellino, ord. 9/5/2014, Tribunale di Napoli, ord. 24/7/203, Tribunale di Nocera Inferiore, ord. 11/9/2013)
Appare minoritario, dunque, l’orientamento secondo cui ai fini della cancellazione d’urgenza dell’ipoteca sarebbe utilizzabile anche il rimedio cautelare atipico ex art. 700 cpc.
In particolare, secondo il Tribunale di Avellino, occorre evidenziare come il provvedimento di cancellazione dell’ipoteca emesso in corso di causa si rivelerebbe gravemente pregiudizievole ove nella sentenza definitiva venisse accertato il credito e negato il diritto alla cancellazione.
Tanto appare ancor più evidente se si tiene conto della introduzione dell’art. 702 cpc relativo al procedimento sommario di cognizione, che trova applicazione nelle ipotesi in cui la questione sia tale da poter essere decisa in maniera sommaria, non presentando punti controversi complessi e che necessitano di un’istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione.
In tal senso, si segnalano alcune pronunzie giurisprudenziali che sono state già oggetto di approfondimento sulla rivista:
Il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. è inidoneo a determinare la cancellazione di un’ipoteca in quanto trattasi di provvedimento strumentale e provvisorio, incompatibile con il tenore letterale dell’art. 2884 c.c. che all uopo richiede una decisione dotata del massimo grado di stabilità
La cancellazione dell’iscrizione ipotecaria non può essere ordinata in via provvisoria né si può fare riferimento, sulla base di una delibazione sommaria, ad alcuna pronuncia inibitoria e/o coercitiva equipollente alla cancellazione
Ai sensi dell’art.2884 cc la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni annotate sui Registri Immobiliari deve essere eseguita dal conservatore quando ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti, per cui può essere effettuata solamente sulla base di un ordine del giudice coperto da giudicato formale.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 80/2014