In materia di ipoteca, la cancellazione dell’iscrizione concessa o ordinata in maniera invalida oppure originata da un atto inesistente, nullo o inefficace oppure ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, produce comunque l’estinzione della garanzia tra le parti e verso i terzi.
Nella descritta evenienza, la tutela del creditore è assicurata, giusta il disposto dell’art. 2881 c.c., dall’unico rimedio della reiscrizione dell’ipoteca in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione, fatta salva l’esperibilità di azione risarcitoria nei riguardi del Conservatore dei Registri Immobiliari (o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico), ove la cancellazione sia imputabile a sua responsabilità e ricorrendo le condizioni poste (e nei limiti stabiliti) dall’art. 232-bis disp. att. c.c..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi, con la ordinanza n. 33740 del 16 novembre 2023.
Accadeva che la banca, per veder soddisfatto un proprio credito, aveva promosso espropriazione ex art. 602 c.p.c., in danno del terzo acquirente dei cespiti ipotecati.
In pendenza della procedura esecutiva, il Conservatore dei Registri Immobiliari intendendo in modo evidentemente erroneo una formalità richiesta dal terzo acquirente, aveva annotato a margine dell’ipoteca cancellazione totale della stessa; successivamente, a margine di detta cancellazione iscrisse altra annotazione recante “la cancellazione dell’annotazione” di cancellazione, “in quanto erroneamente eseguita”.
Il terzo acquirente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo dichiarare insussistente il diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, in conseguenza e per effetto della cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile staggito.
Sospesa la procedura dal giudice dell’esecuzione, il giudizio di opposizione, si concluse, in prime cure, con l’accoglimento della domanda dell’opponente.
L’appello interposto dalla Banca alla quale nel frattempo era stato ceduto il credito veniva rigettato: di conseguenza l’istituto di credito ricorreva per cassazione affidandosi a due motivi.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1427 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso della ricorrente, in particolare, il giudice territoriale, con argomentazione non conforme a diritto, aveva ritenuto la cancellazione dell’ipoteca, seppur frutto di un accertato errore del Conservatore dei Registri Immobiliari, non emendabile attraverso la rettifica ad opera del Conservatore stesso, nella specie correttamente praticata.
La suprema corte reputa tale motivo infondato. Infatti; non può farsi derivare la permanenza dell’originario vincolo ipotecario (definitivamente caducato) dall’avvenuta annotazione, a margine della cancellazione, di una attestazione del Conservatore di erroneità della cancellazione stessa, atto inidoneo a determinare la reviviscenza della garanzia.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, la cancellazione erronea dell’iscrizione produce comunque l’estinzione della garanzia tra le parti e verso i terzi, unico rimedio a favore del creditore garantito è la reiscrizione in forza del medesimo titolo.
La Cassazione rigettava il ricorso, con compensazione delle spese legali tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN TALE IPOTESI PUÒ CONFIGURARSI ILLECITO EX ART. 2043 DEBITORE OLTRE CHE RESPONSABILITÀ AGGRAVATA PER IL CREDITORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Scarano | 13.12.2021 | n.39441
IPOTECA: NULLA SE ISCRITTA SU SUBALTERNO SOPPRESSO
INVALIDA L’ISCRIZIONE OVE VI SIA INCERTEZZA DELL’IDENTITÀ DEI BENI GRAVATI
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Morsiani | 24.05.2023 | n.1156
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ipoteca-nulla-se-iscritta-su-subalterno-soppresso
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno