ISSN 2385-1376
Testo massima
La cancellazione dell’iscrizione ipotecaria non può essere ordinata in via provvisoria né si può fare riferimento, sulla base di una delibazione sommaria, ad alcuna pronuncia inibitoria e/o coercitiva equipollente alla cancellazione stessa.
La cancellazione dell’iscrizione, dunque, può avvenire solo con sentenza passata in giudicato ex art. 2884 c.c.
È quanto stabilito dal Tribunale di Avellino, nella persona della Dott.ssa Natalia Ciccarelli, che con l’ordinanza emessa il 09/05/2014, ha deciso per l’inammissibilità di un ricorso ex art. 700 c.p.c. invocante la cancellazione di ipoteca su beni facenti parte di un fondo patrimoniale, destinato a soddisfare i bisogni e le esigenze della famiglia del debitore.
Ebbene, il Giudice ha infatti sottolineato come, pur sussistendo il fumus boni juris, attesa la costituzione del fondo patrimoniale e la sua trascrizione nei registri immobiliari ed annotazione ex art. 162 co. 4 c.p.c., nonchè l’estraneità del debito societario che ha dato causa all’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo rispetto ai bisogni della famiglia, vada, però, osservato che l’invocata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, strumentale al periculum in mora, non può che ordinarsi con sentenza ex art. 2884 c.c., non potendo farsi luogo, in via provvisoria e sulla base di una delibazione sommaria, ad alcuna pronuncia inibitoria e/o coercitiva equipollente alla cancellazione stessa.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare.
Per approfondimenti in materia si veda:
AI FINI DELLA CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA È NECESSARIO UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO
Ordinanza | Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Gustavo Danise | 11-09-2013
IL PROCEDIMENTO EX ART. 700 CPC È INIDONEO PER OTTENERE LA CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, sezione quarta civile, dott.ssa Claudia Castellano | 24-07-2013
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 294/2014