ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi dell’art. 2855 cc, comma 2, il creditore ipotecario non ha diritto di vedersi riconosciuti gli interessi di mora al grado ipotecario nel triennio di cui all’art. 2855, comma 2, c.c..
Con riferimento al disposto di cui all’art. 2855, comma 3, c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario gli interessi, di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento, ovvero, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo, sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, dott. Sergio Rossetti, con la sentenza n. 4909, depositata in data 17.04.2015.
Nel caso in esame, il Tribunale veniva chiamato a pronunciarsi in ordine ad una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. sorta nell’ambito di una procedura per espropriazione immobiliare. In particolare, la questione di diritto sottoposta al Giudice adito, concerneva il grado da attribuire agli interessi del creditore ipotecario, sia con riferimento agli interessi di mora nel triennio di cui all’art. 2855, comma 2, c.c., sia con riferimento agli interessi legali sino alla vendita di cui all’art. 2855 c.c., comma 3.
Il Tribunale di Milano, procede all’esame della controversia, richiamando il recente orientamento della Suprema Corte, cui ritiene di aderire.
In particolare, con riferimento al disposto di cui all’art. 2855 comma 2, il Tribunale ritiene “insuperabile l’argomento di ordine tanto letterale, quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma capitale che produce interessi inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, id est i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorta capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore”. Discende da ciò l’impossibilità, per il creditore, di vedersi riconosciuti gli interessi di mora al grado ipotecario nel triennio di cui al secondo comma della disposizione codicistica in esame.
Diverse, invece, le conseguenze derivanti dal successivo comma terzo, per effetto del quale sono assistiti dal privilegio ipotecario gli interessi, di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente alla annata in corso al momento del pignoramento, ovvero, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo, sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca. (cfr. Cass. n. 17044/2014)
Il periodo rilevante ai fini del computo degli interessi legali ex art. 2855, comma 3, c.c., va dal compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento e fino alla vendita.
Sulla base degli enunciati principi, il Tribunale ha dunque provveduto al riconoscimento, a favore della Banca opponente, del grado ipotecario su capitale residuo e rate scadute alla data, con relativo ricalcolo degli interessi legali, ammettendo invece il residuo credito in chirografo.
In conclusione, il Giudice ha disposto la modifica del progetto di distribuzione, in ragione dell’ammissione del credito della Banca opponente al primo grado ipotecario nella misura scaturente dai calcoli indicati in motivazione.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
IPOTECA: IL PRIVILEGIO COMPRENDE TUTTI GLI INTERESSI SUCCESSIVI ALL’ANNATA IN CORSO AL MOMENTO DEL PIGNORAMENTO
OPPURE IN CASO DI AZIONAMENTO DEL CREDITO IN VIA DI INTERVENTO, SINO ALLA VENDITA DEL BENE OGGETTO DI IPOTECA
Testo del provvedimento
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