LA MASSIMA
La restrizione dell’ipoteca, può essere eseguita tramite consenso volontario del creditore ipotecario o da sentenza passata in giudicato. Giammai la restrizione può essere disposta mediante la decisione di un ricorso ex art.700 cpc, il quale, non è un provvedimento di natura definitiva in quanto, la riduzione dell’ipoteca, produce per i beni liberati dal vincolo di garanzia effetti irreversibili.
IL CASO
Nel corso del processo di cognizione, sorto in seguito ad una opposizione a decreto ingiuntivo, la GIALLO SRL, società opponente, con ricorso ex art.700 cpc, chiedeva disporsi la restrizione dell’ipoteca ad una parte soltanto dei beni sui quali la stessa era stata iscritta.
Il Giudice, nell’ottica di una soluzione transattiva della questione, atteso che, se le valutazioni proposte dalla GIALLO SRL avessero trovato riscontro nell’opera del CTU, sarebbe stato possibile ottenere dalla banca creditrice una riduzione dell’ipoteca, liberando alcuni beni che la società intendeva cedere a terzi per procurarsi liquidità ed estinguere il debito, disponeva CTU tecnica diretta a valutare il patrimonio immobiliare della società ricorrente.
Effettuata la perizia estimativa, il Giudice si riservava.
LA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla GIALLO SRL diretta ad ottenere la restrizione dell’ipoteca ad una parte solo dei suoi beni.
In particolare, ha condiviso l’insegnamento della dottrina, secondo il quale la riduzione del titolo deve esser costituito dal consenso del creditore ipotecario o da sentenza passata in giudicato, atteso che, ai sensi dell’art.2872 cc, comma primo, la riduzione dell’ipoteca, realizzata mediante restrizione della stessa ad una parte soltanto dei beni sui quali è stata iscritta, produce per i beni in tal modo liberati dal vincolo di garanzia i medesimi effetti della cancellazione.
Invero, una volta ridotta l’ipoteca con liberazione di alcuni degli immobili sui quali essa è stata iscritta, l’eventuale rigetto in sede di merito della relativa domanda non potrebbe, in ogni caso, far rivivere il vincolo di garanzia e la banca potrebbe solo iscrivere ex novo ulteriore ipoteca, che prenderebbe grado dalla data della sua iscrizione, salvo l’iscrizione di ipoteche pregiudizievoli.
In ragione di quanto esposto, la richiesta di provvedimento d’urgenza ex art.700 cpc è stata respinta proprio perchè in contrasto con il CARATTERE REVERSIBILE, che deve sempre caratterizzare i provvedimenti cautelari urgenti, i quali, anche se rivestono carattere anticipatorio della decisione finale, restano connotati dal carattere interinale e provvisorio e dalla inidoneità ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni di diritto soggettivo.
L’esigenza di liberare, se possibile, una parte degli immobili ipotecati dal vincolo ipotecario, che la società opponente manifesta, potrà trovare una soluzione solo mediante la decisione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
IL COMMENTO
Con la decisione in rassegna il Tribunale ha espresso, in maniera chiara ed univoca, il principio di diritto per cui la riduzione di un’ipoteca legale o giudiziale non può essere disposta mediante un provvedimento cautelare ma solo all’esito di un giudizio di merito o previo consenso del creditore ipotecario atteso che la riduzione dell’ipoteca, produce per i beni in tal modo liberati dal vincolo di garanzia i medesimi effetti della cancellazione.
Il Tribunale, in particolare, ha correttamente evidenziato che una soluzione differente non solo, sarebbe contrastante con i caratteri propri del provvedimento cautelare, caratterizzati dai connotati di provvisorietà e dalla inidoneità ad incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni di diritto soggettivo ma, cosi opinando si perverrebbe all’assurdo risultato per cui ridotta l’ipoteca all’esito di un eventuale rigetto in sede di merito della relativa domanda il creditore non potrebbe far rivivere il vincolo di garanzia ma potrebbe solo iscrivere ex novo ulteriore ipoteca che prenderebbe grado dalla data della sua iscrizione, con indubbio pregiudizio delle proprie ragioni creditizie.
L’art.2884 cc è norma chiara ed insuperabile e la stessa deve essere ritenuta applicabile sia alla richiesta di cancellazione che di riduzione delle ipoteche per cui giammai potrà verificarsi un effetto irreversibile con un provvedimento provvisorio assunto in via d’urgenza.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 01/03/12 nel sub-procedimento cautelare introdotto dalla opponente GIALLO SRL nel giudizio principale di opposizione a decreto ingiuntivo
OSSERVA
1. L’immediato avvio della consulenza tecnica diretta a valutare il patrimonio immobiliare della società opponente è stato disposto dal decidente nell’ottica di una soluzione transattiva della questione, atteso che, se le valutazioni proposte dalla società opponente (che rappresentava un valore complessivo del suo patrimonio pari ad € 1.586.150,00 pari ad oltre il quadruplo del credito per il quale è stata iscritta ipoteca giudiziale) avessero trovato riscontro nell’opera di un tecnico indipendente quale il CTU, probabilmente sarebbe stato possibile ottenere che la banca creditrice consentisse la riduzione dell’ipoteca, liberando i beni che la società intenderebbe cedere a terzi per procurarsi liquidità ed estinguere il debito;
la stima del CTU (che ha ridotto ad € 749.957,50 la valutazione del patrimonio immobiliare della società opponente, ponendo in evidenza che alcuni dei beni ai quali pure ha attribuito un valore di fatto sono poco appetibili, perché per consistenza o morfologia poco o nulla in concreto può realizzarsi su di essi), non ha sortito l’effetto sperato;
non può, allora, farsi a meno di considerare che, atteso che la riduzione dell’ipoteca realizzata mediante restrizione della stessa ad una parte soltanto dei beni sui quali è stata iscritta, ai sensi dell’art.2872, comma primo, cc, produce per i beni in tal modo liberati dal vincolo di garanzia i medesimi effetti della cancellazione, non può che condividersi l’insegnamento della dottrina, secondo il quale anche per la riduzione del titolo deve esser costituito dal consenso del creditore ipotecario o da sentenza passata in giudicato (Trib. Roma 7.4.98);
la richiesta di provvedimento d’urgenza ex art.700 cpc deve, perciò essere respinta, poiché in contrasto con il carattere reversibile, che deve sempre caratterizzare i provvedimenti cautelari urgenti, il cui carattere strumentale rispetto alla decisione di merito, sia pur attenuato, continua a persistere, atteso che anche dopo la riforma del 2005 i provvedimenti cautelari a carattere anticipatorio restano connotati dal carattere interinale e provvisorio e dalla inidoneità ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni di diritto soggettivo (Cass. 8.2.11 n. 3124; id. 4.11.09 n. 23410; Trib. Milano 13.1.11);
invero, una volta ridotta l’ipoteca con liberazione di alcuni degli immobili sui quali essa è stata iscritta, l’eventuale rigetto in sede di merito della relativa domanda non potrebbe in ogni caso far rivivere il vincolo di garanzia e la banca potrebbe solo iscrivere ex novo ulteriore ipoteca (sempre che i beni nel frattempo non fossero stati alienati con atto trascritto prima della nuova iscrizione), che prenderebbe grado dalla data della sua iscrizione;
2. L’esigenza di liberare, se possibile, una parte degli immobili ipotecati dal vincolo ipotecario, che la società opponente manifesta, potrà trovare soluzione solo nel rapido avvio in decisione dell’opposizione, per la cui decisione non sembra che sia necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, e di ciò si terrà conto in occasione della prossima udienza fissata nel giudizio di merito per fissare a breve la precisazione delle conclusioni.
In tale ottica, peraltro, appare opportuno porre in evidenza che, a norma degli artt.2874 e 2875 cc, la riduzione deve essere operata salvaguardando il valore di cautela previsto a favore del creditore ipotecario, pari ad un terzo oltre il valore del credito iscritto, sicchè essendo stati iscritto un credito di € 355.000,00 e non essendo in contestazione l’entità di tale iscrizione, dovranno rimanere sottoposti ad ipoteca beni per un valore non inferiore ad € 473.333,00 (valore che, per tener conto delle inevitabili oscillazioni delle valutazioni immobiliari, dovrà esser portato almeno ad € 490.000,00);
inadeguata appare, pertanto, la proposta formulata dalla società opponente, secondo cui l’ipoteca potrebbe esser ridotta nel senso di rimanere iscritta su beni per un valore complessivo di stima di € 115.830,00 + 208.340,00 + 51.660,00 + 39.840,00 = € 415.670,00, tanto più che, come lo stesso CTU ha posto in evidenza i terreni che egli ha compreso nella ripartizione n. 1, attribuendo ad essi un valore complessivo di € 51.660,00, in realtà afferiscono a strade di penetrazione nei comparti lottizzazione, sicchè in realtà non hanno alcuna seria appetibilità di mercato, onde è ben prevedibile che in caso di vendita forzata rimarrebbero invendute o sarebbero acquistate a prezzo minimo (ben inferiore a quello di stima) dai proprietari dei lotti prospicienti, i quali peraltro già ne fruiscono, trattandosi di strade già tracciate e già di fatto entrate nel tessuto viario del Comune di Pastorano; sicchè in realtà si offre la permanenza dell’ipoteca su beni, il cui reale valore non supera la soglia di € 370.000,00;
la società opponente va quindi invitata a proporre una diversa soluzione, che consenta di rispettare il valore di cautela previsto a favore della creditrice ipotecaria.
3. Il giudicante aderisce al prevalente orientamento della dottrina e della giudisprudenza, secondo cui l’art.649 cpc consente di sospendere, con efficacia ex nunc, ma non di revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; il provvedimento invocato, dunque, potrebbe impedire alla banca creditrice di procedere al pignoramento per avviare la procedura esecutiva immobiliare, ma non potrebbe porre nel nulla l’iscrizione di ipoteca giudiziale, sulla quale è concentrata tutta l’attenzione dell’opponente;
anche l’istanza di sospensione, peraltro, non merita accoglimento: invero, a prescindere da ogni altra considerazione circa il pericolo derivante dalla vendita di numerosi immobili da parte della debitrice, che in tal modo, pur operando in consonanza con l’ordinario fine della sua attività di impresa di costruzioni edili, ha comunque ridotto in modo considerevole la garanzia patrimoniale della creditrice ed ulteriormente l’avrebbe ridotta, se avesse potuto portare a compimento la sua operazione commerciale, vendendo gli altri fabbricati realizzati, il testo oggi vigente dell’art.642 cpc consente di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo anche quando vi sia riconoscimento scritto del debito da parte del debitore e nel caso in esame la società opponente che già in via stragiudiziale aveva riconosciuto il proprio debito (v.: missiva del 28.3.11 in atti), anche nel proporre opposizione non ha contestato di esser debitrice della somma ingiunta e si è mossa solo per perseguire lo scopo di poter disporre dei beni sottoposti ad ipoteca, al fine di recuperare liquidità e soddisfare il credito della banca opposta.
PQM
Respinge sia l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia la domanda cautelare proposta dalla GIALLO SRL
Rimette le parti all’udienza del 20.3.2012, già fissata per la trattazione del giudizio di merito.
Santa Maria Capua Vetere, 12 marzo 2012
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