Testo massima
Ai sensi del terzo comma dell’art.2855 c.c., sono assistiti
dal privilegio ipotecario gli interessi di qualunque natura – non rilevando se
corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati
successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso
di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di
questo), fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
Tale principio di diritto consegue all’interpretazione
dell’art. 2855 c.c., che disgiunge la lettura del comma terzo da quella del
secondo, attribuendo soltanto al terzo comma la previsione della collocazione
privilegiata degli interessi maturati nel periodo considerato, calcolati nella
misura legale, senza necessità di individuarne la natura e di distinguere tra
interessi corrispettivi ed interessi moratori, avendo il legislatore
contemperato le ragioni del creditore ipotecario e dei creditori concorrenti
con la previsione di limiti a carico del primo, temporale (fino al momento
della vendita) e quantitativo (tasso legale).
Ai sensi del terzo comma
dell’art.2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario gli interessi di
qualunque natura – non rilevando se corrispettivi o moratori – ed al tasso
legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento
del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel
processo esecutivo, al momento di questo), fino alla vendita del bene oggetto
di ipoteca.
***
Questo è il principio
enunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6403 del 30.03.2015. Gli
Ermellini della Terza Sezione sono stati chiamati a pronunciarsi sulla falsa
applicazione e violazione dell’art. 2855, comma 3 Cod. Civ. e
dell’art. 12 preleggi, con riferimento all’art. 510 C.p.c., ai sensi dell’art.
360 C.p.c., n. 3, nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 C.p.c., n. 5.
Prima di passare all’analisi
della decisione della Corte, vediamo da dove prende le mosse il Giudizio di
legittimità.
***
A seguito di una procedura
esecutiva e successiva opposizione, ad un Istituto di Credito veniva negato il
privilegio ipotecario sugli interessi di mora, calcolati al tasso
convenzionale, maturati nel triennio di cui all’art. 2855, comma 2 Cod. Civ. e sugli interessi legali
maturati dopo il compimento dell’annata in corso al giorno del pignoramento e
fino alla data della vendita, ai sensi dell’art. 2855 comma 3 Cod. Civ.
La Banca proponeva pertanto ricorso per
cassazione con un unico motivo, sollevando la questione di illegittimità
costituzionale della disposizione di cui all’art. 2855, comma 2 e 3 Cod. Civ., nella parte in cui esclude
l’estensione della prelazione ipotecaria agli interessi moratori.
La Corte rigettava il motivo
di ricorso che censurava il comma 2 dell’articolo oggi in esame, ma riteneva
fondata l’eccezione relativa all’art. 2855, comma 3 Cod. Civ., con cui la
ricorrente contestava l’interpretazione data dal Giudice di merito al comma 3,
collegato al comma 2 e quindi portatore del principio secondo cui anche gli
interessi legali successivi all’annata in corso e fino alla vendita, quando
hanno natura moratoria, sarebbero esclusi dal privilegio ipotecario previsto
dal comma 3.
Veniamo ora all’iter
logico-giuridico che ha portato la Corte ad accogliere il ricorso sul comma
terzo ed elaborare la massima di cui sopra.
***
I Giudici di legittimità
hanno richiamato delle recenti sentenze, emesse dalla stessa Corte (n.775/13,
n.17044/14 e n. 23164/14), ribadendo e precisando in modo chiaro, gli elementi
chiave per la corretta applicazione del comma 3 dell’articolo in esame.
In primo luogo, viene
respinta la lettura congiunta del secondo e del terzo comma e, con essa,
l’estensione a quest’ultimo della distinzione tra interessi corrispettivi e
moratori, ai fini dell’esclusione di questi dal privilegio, anche nel periodo
successivo all’annata in corso al momento del pignoramento (e fino alla
vendita).
Invero, la stessa dizione
letterale del comma 3 è, prima facie,
differente dal periodo precedente: nel secondo comma essa si riferisce ad una
“iscrizione di un capitale che produce interessi”, mentre nel terzo
ad una “iscrizione del capitale”.
La lettura del disposto
normativo è chiarissima, e non necessita di interpretazioni chiarificatrici
della ratio legis. E’ evidente come
il comma 2 e il comma 3 dell’art. 2855 Cod. Civ. siano formulati in modo tale
da evitare che vengano ad essere pregiudicati i creditori successivi al primo
ed i terzi proprietari, con una eccessiva riduzione delle aspettative di questi
ultimi a veder tutelato il proprio diritto di credito. Insomma, il legislatore
ha ritenuto di bilanciare i contrapposti interessi del creditore ipotecario e
degli altri creditori con lui concorrenti.
Ma vi è un secondo elemento
da tenere in considerazione per giungere alla soluzione prospettata dalla
Corte. Invero, così come confermato da costante giurisprudenza e dalla dottrina
maggioritaria, dopo il compimento dell’annata in corso all’atto del
pignoramento e, quindi, dopo la cessazione del triennio considerato dal
capoverso dell’articolo 2855 Cod. Civ., non possono che decorrere interessi con
natura moratoria.
Alla luce di tali riflessioni
la Corte non ha potuto che confermare l’indirizzo giurisprudenziale per cui ai
sensi del terzo comma dell’art.2855 c.c., sono assistiti dal privilegio
ipotecario gli interessi – a prescindere dalla natura degli stessi – ed al
tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al
momento del pignoramento, fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
***
La Corte, infine, coglie
anche l’opportunità di precisare brevemente che al fine di mantenere il
collegamento tra il riconoscimento del privilegio sugli interessi ed una
condotta discrezionale propria dei creditori, il riferimento letterale
dell’articolo 2855 Cod. Civ. al pignoramento deve avere interpretazione
estensiva al corrispondente atto di concreta aggressione esecutiva del
patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (es.
intervento in procedura esecutiva iniziata da terzi).
Il principio sopra esposto è
finalizzato ad evitare che il privilegiato possa fruire di immeritati benefici
effetti quali conseguenze delle altrui condotte processuali, cosa che
accadrebbe se il privilegio gli si riconoscesse su periodi riferiti al
pignoramento eseguito da altri.
***
In conclusione, si può
ritenere che sono assistiti dal privilegio ipotecario, oltre alle specifiche
spese:
– il capitale iscritto (nei
limiti dell’iscrizione e del credito effettivamente esistente);
– i soli interessi
corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell’annata in corso al momento
del pignoramento (o, in caso di azionamento del credito in via di intervento,
al momento di questo) e nel biennio anteriore, purché ne sia enunciata la
misura;
– gli interessi di qualunque
natura – corrispettivi o moratori – al tasso legale via via vigente, maturati
successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento, ovvero, in
caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo,
sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno