ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.22506 ha affermato che lo studio legale associato non deve sempre pagare l’IRAP.
Invero, precisa la Corte che la presuntione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini IRAP costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione.
La praesumptio hominis o presunzione semplice, è, infatti, una regola critica, o di giudizio, che in presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art.2729 cc il giudice può formulare nella ricostruzione storica dei fatti di causa.
Ne consegue che la presunzione semplice si limita ad esprimere il libero convincimento del giudice nell’attività di raccolta e valutazione del materiale probatorio.
Nel caso di specie, il giudice di merito attraverso la detta presunzione ha evidenziato all’interno dello studio associato, la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali, concludendo pertanto, per la esclusione del pagamento del contributo IRAP.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9111/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
RICORRENTE
contro
STUDIO LEGALE ASSOCIATO;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 32/31/2010 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 28.1.2010, depositata l’11/02/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione.
1. L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Catania 32/31/10 del 11 febbraio 2010 che respingeva l’appello dell’Ufficio affermando la spettanza allo Studio associato Branca e Ruggeri del rimborso IRAP relativamente all’anno 2002.
2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
La presuntione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini IRAP costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione; così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali.
Il Collegio ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1500 oltre agli accessori di legge.
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Numero Protocolo Interno : 143/2012