ISSN 2385-1376
Testo massima
La Commissione Tributaria, con sentenza n. 21106 del 27/11/2012, si è pronunciata sul ricorso presentato da un noto artista (cantante lirico) diretto ad ottenere la restituzione di una considerevole somma di denaro dallo stesso versata a titolo di IRAP.
L’artista chiedeva la restituzione della somma sul presupposto che il lavoro era stato svolto personalmente, senza l’utilizzo di collaboratori e/o dipendenti, che costituiscono il presupposto della contribuzione IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), in quanto esercitava la propria attività professionale di artista mediante lo svolgimento e interpretazione personale di performance teatrali originali, scritte ed elaborate dallo stesso autore in modo del tutto personale.
La Corte, richiamando la nota sentenza n.26144 del 30 ottobre 2008 ha affermato che: “Costituisce principio consolidato, l’affermazione secondo cui l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc).
Nel caso di specie, continua la Corte è stato accertato che il contribuente si avvaleva di una modesta struttura materiale, e con riferimento ai “compensi a terzi” essi sono erogati all’agente teatrale che esercita una libera attività professionale autonoma compensata a provvigione.
Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso dell’ufficio dell’agenzia delle entrate confermando il diritto dell’artista a percepire il rimborso di quanto versato a titolo di IRAP.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9140-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
RICORRENTE
contro
C.U.;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 28/29/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 17/12/09, depositata il 25/02/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 28/29/1O del 25 febbraio 2010 che respingeva l’appello dell’Ufficio affermando la spettanza al sig. C.U. del rimborso IRAP relativamente all’anno 2003.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Vale in proposito il richiamo, ex pluribus, alla sentenza n. 26144 del 30 ottobre 2008 che ha dichiarato la manifesta fondatezza del ricorso proposto da un NOTO ATTORE contro la sentenza di merito che gli aveva negato il rimborso dell’IRAP, affermando:
Costituisce principio consolidato, che consente l’accoglimento in camera di consiglio ex art. 375 cpc del ricorso del contribuente, l’affermazione secondo cui l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa “esterna“, cioè di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc).
E la sentenza ha soggiunto: “Non è dunque sufficiente il ricorso da parte di un attore ad un notaio ad avvocati, ad una truccatrice occasionale, ed a due autori di testi“.
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che il contribuente (cantante lirico) si avvale di una modesta struttura materiale con spese per immobili pari a Euro 7.325; quanto ai “compensi a terzi” (per circa 13.000 Euro) essi sono erogati all’agente teatrale che esercita una libera attività professionale autonoma compensata a provvigione.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1200 oltre agli accessori di legge.
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Numero Protocolo Interno : 118/2012