ISSN 2385-1376
Testo massima
Anche il contumace ha diritto ad essere risarcito per il danno da irragionevole durata del processo.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile a sezioni unite con ordinanza n. 585 pronunziata in data 14/01/2014 in materia di risarcimento per irragionevole durata del processo.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il decreto della Corte d’Appello che aveva accolto parzialmente la sua domanda di risarcimento del danno da irragionevole durata del processo in una causa civile di divisione ereditaria.
In particolare, i giudici di merito avevano commisurato l’indennizzo sulla base del tempo intercorso dal momento della costituzione in giudizio del ricorrente, mentre non avevano tenuto conto del lungo periodo antecedente a quella data, in cui lo stesso era rimasto contumace.
Ebbene, i giudici di legittimità, chiamati a pronunziarsi sul caso de quo, hanno ritenuto che anche alla parte processuale rimasta contumace debba riconoscersi equa riparazione per irragionevole durata del processo atteso che “
non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda
” .
In conclusione, dunque, la contumacia della parte non preclude il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 71/2014