L’I.S.C., quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza ha, semmai, valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione restitutoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Terni, Giudice Luciana Nicolì, con la sentenza n. 418 del 16.05.2019.
La vicenda ha riguardato una società che, sul presupposto di aver stipulato un contratto di mutuo con un istituto di credito, lo ha convenuto in giudizio deducendo la divergenza tra l’ISC applicato e quello pattuito. Per tale ragione, parte attrice ha chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno patito per la violazione delle norme sulla buona fede contrattuale e precontrattuale nonché di trasparenza.
La banca, costituitasi regolarmente in giudizio, dopo avere eccepito la nullità della citazione in quanto notificata in mancanza di una pagina, ha contestato nel merito le avverse eccezioni e deduzioni, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ha rappresentato l’infondatezza dell’eccezione sollevata da parte attrice finalizzata ad ottenere la nullità della clausola di pattuizione dell’ISC in quanto differente dal costo del finanziamento in concreto applicato dalla banca nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale per violazione ex art. 117 TUB.
In particolare, il Giudicante ha ritenuto non meritevole di accoglimento l’eccezione poiché, a prescindere da ogni questione sull’esattezza o meno della deduzione in fatto formulata dalla parte attrice, appare comunque infondato il richiamo dell’articolo 117, comma 6, T.U.B.
Invero, l’Organo giudicante ha sottolineato di condividere le numerose pronunce della giurisprudenza di merito secondo cui l’’ISC non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto ed ha specificato che esso è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto.
In tal senso, l’ISC non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali, come agevolmente evincibile dalla lettura del contratto di mutuo intercorso tra le parti e prodotto in atti.
Esso, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza ha, semmai, valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione restitutoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
Tuttavia, con riferimento al caso di specie, pur essendo stata formulata dalla parte attrice una domanda risarcitoria per violazione delle norme sulla buona fede contrattuale e precontrattuale, nonché di trasparenza, non sussistono i presupposti per l’invocata pronuncia di condanna, per l’assoluta assenza di allegazione e prova dei danni astrattamente quantificati in € 60.000,00.
Alla luce di tali argomentazioni, il Giudice ha rigettato la domanda, condannando parte attrice a rifondere in favore di parte convenuta le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO-ISC: L’ERRONEA INDICAZIONE NON È SANZIONATA CON LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA
NON RIENTRA TRA LE IPOTESI DI CUI ALL’ART. 1418 CC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 21.01.2019 |
ISC: NON RAPPRESENTA UNA SPECIFICA CONDIZIONE ECONOMICA DA APPLICARE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
SVOLGE UNICAMENTE UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 04.01.2019 |
MUTUO: LA DIVERGENZA ISC/TAEG NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
L’INDICATORE HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
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