Non costituendo l’ISC una clausola di determinazione degli interessi, delle spese e degli oneri applicati al contratto di finanziamento, ma un mero indice sintetico del costo, esso si sottrae ai disposto del comma 7 dell’arte 117 TUB e, conseguentemente, la clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto non può essere dichiarata nulla.
L’ISC non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ipotecario, che, conseguentemente, nel caso in cui sia privo di detto indicatore, non può ritenersi nullo ex art. 117 TUB, comma 8 per difformità dal contenuto minimo stabilito dalla Banca d’Italia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lucca, Giudice Carmine Capozzi, con la sentenza del 22.12.17 n. 2335.
Nella fattispecie in esame due mutuatari citavano in giudizio una banca al fine di far dichiarare nullo il contratto di mutuo con la stessa stipulato assumendo che la mancanza dell’indicatore sintetico di costo (ISC), in quanto elemento caratterizzante il negozio giuridico, lo rendesse nullo e, in via subordinata, chiedevano, nel caso di mancato accoglimento della prima istanza, la rideterminazione del piano d’ammortamento con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli determinati ex art.117, co.7, lett. a) TUB con la conseguente imputazione degli interessi pagati in eccesso, rispetto a quelli rideterminati, a restituzione del capitale e ricalcolo del debito residuo.
Il Tribunale rilevata che solo recentemente, dall’entrata in vigore della legge 24 marzo 2015, n. 33, le banche e gli intermediari finanziari, anche in relazione ai contratti di finanziamento diverso dal credito al consumo, erano obbligati a rendere noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente per cui non era possibile addebitare alcuna responsabilità all’istituto di credito che omettesse tali informazioni in considerazione il mutuo era stato stipulato nel mese di ottobre 2005.
In particolare, continuava il Giudicante, quanto sostenuto dagli attori, non poteva nemmeno essere la conseguenza di un’interpretazione estensiva dell’art. 117, co.8 TUB, il quale, prevedendo che la Banca d’Italia possa sanzionare con la nullità i contratti che differiscano, in forma e contenuto, da quelli dalla stessa individuati sulla base di specifici criteri qualificativi, poiché tale disposizione attiene al potere conformativo della Banca d’Italia e riguarda la possibilità che essa determini il “contenuto tipico” di alcune tipologie contrattuali.
Conseguentemente, sulla base di tale ricostruzione, l’ISC non è annoverato tra gli elementi strutturali del contratto di mutuo ipotecario, la sua mancanza nel contratto non può renderlo nullo ex art. 117 TUB, comma 8, per difformità dal contenuto minimo stabilito dalla Banca d’Italia.
Per quanto riguarda la questione relativa alla nullità della sola clausola contrattuale di determinazione degli interessi, anche questa era da rigettarsi in quanto risultava inconferente per il Tribunale il richiamo normativo dall’art. 117, co.7, lett. a) TUB per la violazione del comma 4 del medesimo articolo. Infatti, quest’ultimo comma si riferisce all’indicazione, nel contratto, del “tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”: elementi, questi, che, dalla lettura dei documenti prodotti, risultano inclusi nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi.
Al contrario, la disciplina specifica relativa alla mancata Indicazione del TAEG (in questo caso ISC, dato il tipo di contratto di finanziamento) è contenuta nell’art 125-bis TUB comma 6 e 7, situato nel Capo II del Titolo VI, rubricato “Credito al consumo”, che risulta inapplicabile alla fattispecie per cui è causa, dato che entrambi i mutuatari si qualificavano esplicitamente come Imprenditori.
Pertanto, non costituendo l’ISC una clausola di determinazione degli interessi, delle spese e degli oneri applicati al contratto di finanziamento, ma come sopra detto un mero indice sintetico del costo, esso si sottrae ai disposto del comma 7 dell’arte 117 TUB e, conseguentemente, la clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto non può essere dichiarata nulla.
Sulla base di tutto quanto esposto il Tribunale respingeva le domande attoree, condannandole al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUI: LA DIFFORMITÀ DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) NON COMPORTA ALCUNA NULLITÀ EX ART. 117 TULB
E’ UNO STRUMENTO DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 12.03.2018 |
DIVERGENZA ISC/TAEG: NON UN REQUISITO TASSATIVO E INDEFETTIBILE DEL REGOLAMENTO NEGOZIALE
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN TASSO PROPRIAMENTE INTESO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 08.02.2018 | n.20123
ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA
NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183
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