L’art. 125 bis co. 7 TUB, relativo all’indicatore sintetico, si applica per solo per i finanziamenti ai consumatori di importo non superiore ai 75.000,00.
La divergenza tra l’indicatore sintetico di costo (cd. ISC) dichiarato e quello effettivo non rende nulle le pattuizioni sugli interessi del contratto di mutuo raggiunte dalle parti, in quanto l’indicatore sintetico di costo serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante con la sentenza n. 183 del 09.01.2018.
Nell’ambito di un contezioso bancario il Giudice napoletano si è pronunziato in relazione ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove la mutuataria ha sostenuto che l’indicatore sintetico di costo riportato nel contratto fosse inferiore a quello effettivo e dunque che la clausola determinativa degli interessi avrebbe dovuto essere nulla, con la conseguenza che gli interessi avrebbero dovuto essere corrisposti nella misura indicata dall’art. 125 bis co. 7 TUB.
Sul punto, il Tribunale ha precisato che la divergenza tra ISC contrattuale e quello effettivo non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti del contratto di mutuo in quanto lo stesso ha natura meramente informativa.
In particolare il Giudicante ha chiarito che la differenza tra l’ISC dichiarato e quello effettivo non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti del contratto di mutuo, in quanto l’indicatore sintetico di costo serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole.
Per tali ragioni il Tribunale ha disatteso il motivo di opposizione, precisando che tale disciplina è applicabile solo ed esclusivamente ai finanziamenti concessi ai consumatori di importo non superiore ai 75.000 e pertanto non ad un contratto di mutuo concesso ad una società commerciale per importi superiori a tale limite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DIVERGENZA ISC-TAEG: IRRILEVANTE IN PRESENZA DELL’ANALITICA INDICAZIONE DEI COSTI NEL CONTRATTO
IN OGNI CASO È INAPPLICABILE IL TASSO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL’ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Modena, I sez. civile, dott.ssa Antonella Rimondini | 26.09.2017 | n.1692
MUTUO: L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON NE INFICIA LA VALIDITÀ
TANTO OVE DAL CONTENUTO NEGOZIALE SIA ALTRIMENTI DESUMIBILE IL COSTO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 31.01.2017 |
MUTUO – ISC: L’OMESSA INDICAZIONE NON INFICIA LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
RAPPRESENTA UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO, MA NON È UN REQUISITO TASSATIVO DEL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 05.06.2017 |
ISC MUTUO: L’EVENTUALE OMISSIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN REQUISITO TASSATIVO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni | 02.05.2017 | n.472
MUTUO – ISC: HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA E NON È ASSOGGETTABILE ALLA DISCIPLINA EX ART. 117, COMMA SESTO, T.U.B.
NON PUÒ CONSIDERARSI UN “TASSO” AL PARI DEI TASSI D’INTERESSE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 04.10.2016 | n.2724
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