In materia di invalidità dei contratti bancari, l’omessa o non corretta specificazione nel contratto di mutuo dell’indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Pertanto, non può ritenersi applicabile il disposto dell’art 117 comma 6 TUB, che ha ad oggetto esclusivamente la nullità di clausole, prezzi e condizioni.
L’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio, con la sentenza n. 423 del 16 giugno 2021.
Nella fattispecie in esame, una società mutuataria agiva in danno della Banca mutuante, onde sentir accertare il carattere usurario degli interessi applicati al contratto di mutuo.
Segnatamente, parte attrice contestava, tra le altre cose, l’erroneità nell’indicazione dell’ISC, con conseguente nullità della clausola di determinazione ai sensi dell’art. 117, comma 6, TUB.
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha affermato che l’eventuale difformità dell’ISC rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola.
La nullità prevista dall’art. 117 co. 6 TUB non può trovare applicazione in ipotesi di ISC divergente atteso che lo stesso “non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale del contratto poiché rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali” potendo semmai comportare, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB al rapporto oggetto di causa.
Pertanto, la domanda è stata rigettata, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | n.348
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO: I.S.C. INTEGRA UN MERO INDICATORE DI COSTO AI FINI DELLA TRASPARENZA
NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL NEGOZIO, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA PREDETTA SANZIONE EX ART. 117 T.U.B
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Angelica Castellani | 16.12.2020 | n.2614
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