Segnalata dall’avv. Giorgio Orioli del foro di Ferrara
L’ISC costituisce uno strumento di carattere informativo ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale, tanto che anche l’eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento.
La natura informativa dell’indice ISC emerge, inoltre, dall’art. 9 sezione II capitoli 1 titolo X delle predette istruzioni della Banca d’Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall’art. 3 sezione III.
I tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
Per evitare il confronto tra tassi disomogenei, ossia TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora, ai fini della dell’inserimento nel calcolo del TSU i tassi di interesse moratori devono essere aumentati di 2,1 punti percentuali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni, con la sentenza n.472 del 02.05.2017.
Dei debitori mutuatari convenivano in giudizio una Banca mutuante e, sul presupposto dell’applicazione di interessi usurari in relazione al un contratto di mutuo da essi sottoscritto nonché della violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, eccepivano la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo per violazione dell’art. 117 TUB.
Nello specifico, gli attori chiedevano la restituzione della differenza della somma indebitamente e illegittimamente incassata dalla Banca in forza di un piano di ammortamento illegale.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l’istituto di credito contestando nel merito tutte le domande degli attori.
Il Giudice, relativamente alle doglianze concernenti la violazione del TSU, ha dichiarato infondate le eccezioni attoree rilevando che l’interesse di mora pattuito in contratto non era superiore al tasso soglia fissato per gli interessi usurari al momento della sottoscrizione del mutuo da parte degli attori, escludendo, quindi, dal calcolo del TAEG le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
Il giudicante ha chiarito, infatti, che i TEGM rilevati dalla Banca d’Italia non comprendono gli interessi di mora, e per evitare il confronto tra tassi disomogenei, ossia il TEG applicato ai singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e il tasso soglia che esclude la mora, è necessaria una maggiorazione di 2,1 punti percentuali del tasso di mora ai fini dell’inserimento nel calcolo del TSU.
Quanto all’eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per essere il TEAG dedotto in contratto superiore a l’ISC, il Tribunale, considerando la sua funzione informativa, ha ritenuto che l’eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON NE INFICIA LA VALIDITÀ
Tanto ove dal contenuto negoziale sia altrimenti desumibile il costo finanziamento
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 31.01.2017 |
USURA: GLI INTERESSI DI MORA HANNO NATURA SANZIONATORIA E SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
IL METODO “ALL INCLUSIVE” PREVISTO DA L. 2/2009, SI APPLICA SOLO AD INTERESSI E COMMISSIONI AVENTI CARATTERE REMUNERATORIO
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello | 30.06.2016 | n.1906
USURA: INTERESSI MORATORI IRRILEVANTI AI FINI DELL’USURA OGGETTIVA
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO CHE SIA COERENTE COL DATO DA CONFRONTARE
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari | 28.04.2016 | n.5279
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354
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