In tema di ISC, l’indicatore Sintetico Del Costo non ha alcun valore di “regola di validità” del contratto, poiché esso costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide affatto sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale.
L’erronea indicazione dell’ISC, pertanto, non può condurre alla nullità del contratto.
Il TAEG/ISC non costituisce un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina sopra indicata), ma un’informazione che la banca fornisce al cliente. Esso, infatti, non è un tasso di interesse vero e proprio come il TAN (“tasso annuo nominale”, che esprime solo la misura “nominale” annua degli interessi applicati al prestito, ma non gli altri costi), indicando in realtà semplicemente il costo del finanziamento nel suo complesso su base annua sulla base di parametri indicati dalla Banca d’Italia che includono anche imposte e tasse, cioè voci che non sono remunerazioni per la Banca.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Alessandria, Giudice Michele Delli Paoli, con la sentenza n. 404 del 9 maggio 2023, con la quale è stata rigettata la domanda di parte attrice volta all’accertamento della illegittimità del contratto di mutuo stipulato con la banca per il rilievo, tra gli altri, della errata indicazione del TAEG.
Il Tribunale ha precisato che “la Banca, dunque, calcola il TAEG sulla base delle previsioni contrattuali e lo comunica al cliente: il TAEG, pertanto, non è tanto un patto fra cliente e banca, come invece potrebbe essere per gli interessi corrispettivi e le spese di istruttoria, ma un’informazione che la Banca dà al cliente al fine di informarlo sugli effettivi costi del credito, essendo quindi la funzione del TAEG quella di informare il cliente degli effettivi costi di un finanziamento su base annua al fine di valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato”.
Pertanto, la sua errata indicazione non determina nullità del contratto.
Rigettata la domanda di parte attrice, la medesima è stata condannata alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO ISC/TAEG: LA MANCATA INDICAZIONE NON DETERMINA L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
NON SI APPLICA L’ART. 117 TUB
Sentenza | Corte di Appello di Genova, Pres. Castiglione – Rel. Di Maggio | 24.01.2023 | n.74
NON SI APPLICA LA NULLITÀ EX ART. 117, CO. 6, TUB
Sentenza | Giudice Aldo Aratro | 17.01.2023 | n.613
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale Di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | N.348
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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