In tema di contratti bancari, l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, con la sentenza del 04.01.2019
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una banca chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del rapporto a titolo di interessi e di anatocismo. In subordine, l’attore ha eccepito la compensazione delle somme dovute alla banca a titolo di rate del mutuo con quelle indebitamente corrisposte, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi degli interessi ed il piano di ammortamento alla francese.
L’istituto convenuto, nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto di tutte le avverse domande, deducendo che il contratto di mutuo inter partes era stato stipulato del pieno rispetto della legge antiusura; ha, altresì, dato atto che la divergenza tra l’ISC indicato in contratto e quello previsto dall’allegato era frutto di un mero refuso e che quello effettivo era ricavabile dal documento di sintesi.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto priva di pregio la doglianza degli attori relativa alla indeterminatezza del TAEG previsto dal contratto.
Al riguardo, il Giudicante ha specificato che la disciplina di riferimento è prevista dagli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385 del 1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti, e l’art. 116, comma 3 T.U.B. che demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR. Quest’ultimo, con Delib. del 4 marzo 2003, ha demandato alla Banca di Italai l’individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l’indicatore sintetico di costo ed indicarne il contenuto ed i parametri di calcolo.
La Banca di Italia ha disciplinato l’ISC nel Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza ed ha emanato le disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” il 29 luglio 2009, successivamente integrate il 9 febbraio 2011), secondo cui i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. “finalizzati”) devono riportare nel foglio illustrativo e nel documento di sintesi l’ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla B.I. per il TAEG.
Ciò posto, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della difformità tra l’ISC indicato in contratto e quello concretamente applicato.
Tuttavia, il Tribunale ha rappresentato di aderire all’indirizzo ermeneutico secondo cui l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell’ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l’art. 125-bis, comma VI, TUB, pertanto l’erronea indicazione dell’ISC nel corpo del contratto, indicato in misura leggermente difforme da quella prevista dal documento di sintesi per mero refuso, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’erronea quantificazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
Nella specie, la mera discrasia dell’ISC indicato in contratto e quello risultante dal documento di sintesi non è peraltro idonea ad ingenerare incertezza sulle condizioni economiche del contratto, essendo stati specificamente previsti i tassi d’interesse corrispettivo e moratorio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA DIVERGENZA ISC/TAEG NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
L’INDICATORE HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
ERRATA INDICAZIONE ISC/TAEG: LE CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ POTENZIALE
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL DIRITTO DEL CLIENTE A NON PAGARE O A VEDERSI RIMBORSARE I COSTI NON COMPUTATI NEL CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 26.09.2018 | n.18185
CONTRATTO DI MUTUO: NON È’ NULLO PER ERRATA INFORMAZIONE SU ISC
TALE INDICE È IMPOSTO DA OBBLIGHI INFORMATIVI LA CUI VIOLAZIONE NON DETERMINA LA NULLITÀ CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Ancona – Giudice dott.ssa Dorita Fratini | 20.08.2018 | n.1382
DIVERGENZA ISC-TAEG: NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
TALE INDICE ESPLICA UNA SOSTANZIALE FINALITÀ INFORMATIVA IN TERMINI DI TRASPARENZA
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 03.07.2018 |
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