In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
In particolare, la divergenza tra T.A.E.G. (o I.S.C.) pattuito e T.A.E.G. (o I.S.C.) applicato può assumere rilevanza giuridica in termini di validità/invalidità parziale del contratto di finanziamento soltanto laddove si tratti di contratto di “credito al consumo”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Mattia Caputo con la sentenza n. 4879 del 16 ottobre 2024.
La vicenda origina dall’appello proposto dalla Banca avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Buccino che, accogliendo la domanda dai mutuatari, aveva dichiarato la nullità parziale del finanziamento per divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello concretamente applicato, con condanna della banca al pagamento, in favore degli appellati, di complessivi euro 5.000,00, nonché delle spese di lite e di C.T.U.
In tale impugnazione, la banca eccepiva che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina relativa al “credito al consumo”, che consente l’applicazione del disposto dell’articolo 117, comma 7, T.U.B., in caso di omessa e/o erronea indicazione del T.A.E.G. nel contratto, in quanto non ha motivato in alcun modo circa le ragioni per cui i mutuatari potevano qualificarsi alla stregua di “consumatori” e, in ogni caso, non aveva tenuto conto che il mutuo contestato, di importo maggiore ad € 75.000,00 e garantito dal diritto reale di garanzia ipotecario, non poteva rientrare nell’alveo della disciplina “ad hoc” prevista dal Testo Unico Bancario per i contratti di “credito al consumo”.
Il Tribunale riteneva fondato il gravame, affermando che secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di merito, la divergenza tra ISC/TAEG pattuito e quello concretamente applicato può influire sulla validità del finanziamento solo in caso di credito al consumo.
Nel caso di contratti di prestito non stipulati da consumatori, invece, la difformità tra I.S.C. pattuito ed I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l’indicatore sintetico di costo (o il T.A.E.G.) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l’I.S.C. non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Del resto anche la Suprema Corte di recente si è espressa in tal senso, con la pronuncia n. 4597/2023, secondo cui “In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”
Sulla base di queste considerazioni il Giudice ha accolto l’appello, con condanna dei mutuatari alle spese dei due gradi di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISC/TAEG: LA MANCATA O NON CORRETTA INDICAZIONE NON COMPORTA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
RAPPRESENTA UN VALORE MEDIO ESPRESSO IN TERMINI PERCENTUALI, CON MERA FUNZIONE INFORMATIVA
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari | 08.10.2024 | n.2643
ISC/TAEG: LA MANCATA O INESATTA INDICAZIONE NON È SANZIONABILE EX ART. 117 TUB
NON DETERMINA DI PER SÉ UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO MA SOLO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEL SUO COSTO GLOBALE
Ordinanza | Cass. civ., Pres.Bisogni – Rel. Fidanzia | 14.02.2023 | n.4597
CONTRATTI BANCARI: LA MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE ISC/TAEG NON COMPORTA LA NULLITÀ
SI TRATTA SOLO DI UN INDICATORE SINTETICO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Firenze, Giudice Silvia Orani | 01.03.2023 | n.612
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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