In materia di mutuo, l’ISC o TAEG è un indicatore sintetico di costo, che come tale non è di per sè una condizione contrattuale, ma serve esclusivamente ad informare il cliente del costo complessivo dell’operazione finanziaria, sicché la sua errata indicazione non può mai configurare una nullità contrattuale ai sensi dell’art. 117 T.U.B., non afferendo alle singole condizioni contrattuali, bensì alla violazione degli obblighi informativi, sanzionato con la nullità solo nel caso dei contratti di credito al consumo cui si riferisce l’art. 125 bis T.U.B.
Ne deriva che l’eventuale erronea indicazione di questo indice può al più comportare una responsabilità risarcitoria della banca per violazione delle regole di buona fede e correttezza e null’altro.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione, con la sentenza n. 299 del 20 aprile 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
MUTUO – DIVERGENZA ISC/TAEG: non è causa di nullità delle clausole contrattuali
LA MANCATA O ERRATA INDICAZIONE HA COME CONSEGUENZA LA MERA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Roma Giudice Fausto Basile | 11.07.2019 | n.14742
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