Provvedimento segnalato dal dott. Emilio Fanelli, dello Studio Legale Mascellaro – Fanelli
In materia di mutuo, un ISC/TAEG applicato in misura difforme da quella pattuita non comporta l’applicazione dei tassi ex art. 117 Tub, il quale non è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condizione, ma un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo effettivo totale del credito prima di accedervi (il comma 6 dell’art. 117 TUB si riferisce unicamente a “tassi, prezzi e condizioni”).
Pertanto, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Ne deriva che la violazione dell’obbligo informativo derivante dalla differenza tra l’ISC applicato e quello dichiarato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti nel contratto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lamezia Terme, Giudice Maria Leone con la sentenza n. 716 del 26.07.2024, la quale definiva un giudizio di ripetizione di indebiti bancari promosso dai mutuatari ed avente ad oggetto un contratto di finanziamento fondiario.
Nel caso di specie, i mutuatari avevano lamentato che nel contratto di mutuo stipulato con la banca convenuta era stato indicato un TAEG/ISC difforme rispetto a quello concretamente applicato, con conseguente richiesta di applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.
Il Giudice ha ritenuto tale motivo infondato, affermando che l’ISC non va inteso come un tasso, un prezzo o una condizione, ma come un mero indicatori del costo complessivo del mutuo.
Per questo, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, non rendendo nulle le pattuizioni sugli interessi contenute nel contratto.
Sulla base di queste considerazioni il Tribunale ha rigettato le domande dei mutuatari, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TAEG-ISC: NON È UN ELEMENTO GENETICO ED ESSENZIALE DEL CONTRATTO
SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA SUL COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 06.10.2023 | n.3916
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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