In materia di mutuo, l’erronea o omessa indicazione dell’ISC non può determinare la nullità totale o parziale del contratto.
L’erronea o omessa indicazione dell’indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest’ultimo uno strumento di carattere informativo.
I casi di violazione dell’ISC, secondo la giurisprudenza di merito, sono riconducibili sì alla violazione della normativa in tema di trasparenza, come dedotto da parte attrice, ma in ogni caso non danno luogo a un vizio di nullità.
L’ISC, difatti, non è un tasso, ma è un indicatore del costo complessivo del finanziamento avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo. La sua inesatta indicazione non comporta, pertanto, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che peraltro è comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci elencati nel contratto.
Stante il suo valore sintetico, l’ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 TUB mediante la sostituzione de tassi d’interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti.
L’eventuale erronea o omessa indicazione dell’ISC, quindi, può al più rilevare, ricorrendone i presupposti, ai fini dell’esercizio di rimedi ablativi contro i vizi del consenso (Corte d’Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018) o sotto l’aspetto della responsabilità precontrattuale (Tribunale Vicenza, 20/08/2020, n.1391), profili circa i quali l’attore ha avanzato deduzioni assolutamente generiche (cfr. pag.9 della citazione, peraltro erroneamente invocando una responsabilità contrattuale).
La non corretta indicazione dell’ISC/TAEG determina la nullità della relativa clausola contrattuale solo ove ricorra ipotesi di credito al consumo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, con la sentenza n. 3536 del 30 settembre 2024.
Accadeva che il mutuatario, premettendo di aver stipulato con la banca un contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria dell’importo di euro 150.000,00 da estinguersi in 360 rate mensili, chiedeva adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di chiedere, in via principale, “accertata la natura usuraria degli interessi e dei costi relativi alla erogazione del finanziamento, dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi e la gratuità di detto finanziamento, e per l’effetto condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, alla restituzione in favore dell’attore degli interessi corrisposti”.
A fondamento della sua pretesa, il debitore eccepiva:
1)l’applicazione da parte della Banca di tassi usurari;
2) la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell’oggetto;
3) la difformità dell’Isc rispetto al costo effettivo del mutuo;
4) la responsabilità contrattuale della banca convenuta, con l’obbligo a carico di questa ultima del risarcimento dei danni, nella misura in cui la stessa, indicando dei costi in contratto diversi da quelli effettivi, avrebbe indotto il consumatore a stipulare il mutuo;
5) la violazione da parte della banca delle norme sulla trasparenza bancaria, dell’art. 13 delle condizione generali del mutuo, degli artt. 5 n. 3 e 21 n.ri 1,3/bis Codice del consumatore dell’art. 119 tub.
Quanto al motivo riguardante la difformità dell’ISC, l’autorità giudicante ne ha affermato l’infondatezza atteso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l’erronea o omessa indicazione dell’ISC non può determinare la nullità totale o parziale del contratto. Tale parametro, infatti, non è un tasso, ma un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo.
La sua inesatta indicazione non comporta, pertanto, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che peraltro è comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci elencati nel contratto.
Sulla base di tali motivi, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande proposte dall’attore, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISC/TAEG: LA MANCATA O NON CORRETTA INDICAZIONE NON COMPORTA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
RAPPRESENTA UN VALORE MEDIO ESPRESSO IN TERMINI PERCENTUALI, CON MERA FUNZIONE INFORMATIVA
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari | 08.10.2024 | n.2643
ISC/TAEG: LA MANCATA O INESATTA INDICAZIONE NON È SANZIONABILE EX ART. 117 TUB
NON DETERMINA DI PER SÉ UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO MA SOLO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEL SUO COSTO GLOBALE
Ordinanza | Cass. civ., Pres.Bisogni – Rel. Fidanzia | 14.02.2023 | n.4597
CONTRATTI BANCARI: LA MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE ISC/TAEG NON COMPORTA LA NULLITÀ
SI TRATTA SOLO DI UN INDICATORE SINTETICO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Firenze, Giudice Silvia Orani | 01.03.2023 | n.612
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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