In tema di ISC/TAEG, esso non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
L’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Carmela Sorgente, con la sentenza n. 2249 del 30 maggio 2024.
Con atto di citazione, un mutuatario conveniva in giudizio la banca, deducendo di aver stipulato un contratto di mutuo di euro 107.000,00 in regolare ammortamento, per il quale aveva riscontrato, tramite un consulente di parte, l’applicazione di interessi in misura superiore al tasso indicato in relazione all’ISC, per cui chiedeva di rideterminare il saldo del rapporto, dichiarando nulla la clausola del suddetto contratto, di dichiarare nulli gli interessi connessi al mutuo, con sua conseguente gratuità, e ordinare alla Banca convenuta la restituzione degli stessi (corrispettivi e di mora), accertando altresì la difformità ISC /TAEG tra quella determinata tra le parti nel contratto di mutuo e quella effettiva.
Si costituiva la banca che evidenziava il suo corretto operato.
Il Tribunale, investito della vicenda, ha rigettato le domande attoree, evidenziando in particolare che “il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.”
In particolare, il Giudice ha affermato che “l’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.”
Secondo il Tribunale, tuttavia, la domanda risarcitoria formulata dagli attori non poteva trovare accoglimento, poiché non era stato provato il pregiudizio che sarebbe derivato dall’avere confidato in un ISC dichiarato difforme rispetto al dato che si sosteneva essere corretto. Parte attrice, al fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno subito per responsabilità contrattuale, desunto dall’aver applicato un ISC diverso da quello pattuito, avrebbe dovuto provare che, se avesse conosciuto l’ISC effettivamente applicato dalla banca, non avrebbe stipulato il contratto di mutuo oggetto di causa, e tale prova non risultava nella specie fornita.
Per tali ragioni la domanda è stata rigettata con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TAEG: L’ERRONEA INDICAZIONE IN DIMINUZIONE NON COMPORTA UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO
NON SI APPLICA L’ART. 117 COMMA 6 T.U.B.
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Rel. Gallina | 06.10.2023 | n.7689
TAEG-ISC: NON È UN ELEMENTO GENETICO ED ESSENZIALE DEL CONTRATTO
SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA SUL COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 06.10.2023 | n.3916
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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