ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’ Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano
Non è illegittima la segnalazione al CAI in caso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento operata in assenza di preavviso.
Nella fattispecie in esame, il titolare di una carta di credito moroso proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del proprio istituto di credito contestando la legittimità della segnalazione del suo nominativo nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) effettuata dall’intermediario senza la comunicazione del preavviso, chiedendone la cancellazione poiché la stessa era avvenuta in assenza dei presupposti di fatto di legittimità.
Il Giudice di merito ha rigettato il ricorso ritenendo non sussistente il requisito del fumus boni iuris.
Invero, il Tribunale ha chiarito che, in materia di Centrale d’Allarme Interbancaria nel suo acronimo CAI, l’obbligo di segnalazione è circoscritto alle ipotesi di sottrazione e smarrimento, ovvero di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo deliberata dall’intermediario “in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate” (artt, 7 e 8 del D.M. Giustizia del 7 novembre 2001, n. 458); mentre la disciplina stabilita dall’art. 9-bis della Legge n. 386/1990, dispone l’obbligo del preavviso solo con riguardo all’ipotesi di mancato pagamento di assegni e non anche rispetto alle anomalie nell’uso delle carte di pagamento.
Secondo la ricostruzione accolta dall’Arbitro Bancario Finanziario, il Giudice ha, altresì, rilevato che la segnalazione operata in assenza di preavviso in caso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento sarebbe legittima atteso che le previsioni contenute nel d.m. 7 novembre 2001, n. 43, attribuiscono alla segnalazione nella banca dati CAI un effetto meramente informativo, che non contempla come necessario l’obbligo di preavviso in caso di revoca della carta di credito, invece, dalla stessa segnalazione in CAI possono discendere effetti interdittivi soltanto per chi emette un assegno in difetto di autorizzazione o in mancanza di provvista.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Testo del provvedimento
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