Segnalata dall’Avv. Sabino Laudadio del Foro di Napoli
La funzione informativa delle segnalazioni alla Centrale di Allarme Interbancaria può essere legittimamente sacrificata mediante l’adozione di provvedimenti cautelari di cancellazione soltanto nell’ipotesi di concreto ed imminente pericolo per l’imprenditore e la sua impresa. In questa prospettiva, deve escludersi la sussistenza del periculum in mora qualora il ricorrente non svolga un’attività imprenditoriale suscettibile di essere pregiudicata da una segnalazione illegittima.
Il titolare di carta di credito può effettuare pagamenti posticipando l’effettivo addebito ad una data futura convenuta dalle parti, allo scadere della quale sul conto corrente devono sussistere i fondi necessari per la copertura delle spese effettuate. Ne discende che, per il tempo che intercorre tra l’acquisto e il rimborso del corrispettivo da parte del correntista, la banca concede un prestito al proprio cliente. In caso di mancanza di fondi, è legittima la condotta della banca che revoca la possibilità del correntista di addebitare sul conto le spese effettuate con tale servizio di pagamento. Tale facoltà spetta infatti alla banca e non alla società emittente la carta di credito posto che è la prima a finanziare, per mezzo di detto sistema di pagamento, le spese effettuate dal correntista.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, con l’ordinanza del 04.03.2016.
Nella fattispecie considerata, con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il titolare di una carta di credito chiedeva al Tribunale di Napoli di riformare l’ordinanza resa dal Giudice cautelare con cui era stato respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto, previa verifica dell’illegittimità della revoca della carta di credito individuale disposta a seguito di un ritardo di pagamento di soli 4 giorni, la richiesta di cancellazione della segnalazione effettuata alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) dall’Istituto di credito.
In particolare, il reclamante chiedeva al Tribunale di Napoli, accertata l’illegittimità della revoca della carta individuale e della conseguente segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), di ordinarne la revoca, la cancellazione o, comunque, la rettificazione.
Si costituivano in giudizio le resistenti società, chiedendo il rigetto dell’avverso reclamo, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, la conferma integrale dell’ordinanza reclamata, con condanna del reclamante alla refusione delle spese e competenze di giudizio.
Il Tribunale di Napoli chiariva, preliminarmente, che la funzione pubblica della Centrale di Allarme Interbancaria, consistente nella creazione di un sistema informativo interbancario finalizzato alla gestione del rischio di credito, può essere legittimamente sacrificata mediante l’adozione di provvedimenti cautelari di cancellazione della relativa segnalazione soltanto nell’ipotesi di concreto ed imminente pericolo per l’imprenditore e la sua impresa.
Il Giudice partenopeo, confermando la statuizione del giudice precedentemente adito, rilevava che i presupposti necessari per la concessione del provvedimento di urgenza, difettavano nel caso concreto: in particolare, quanto al periculum in mora, osservava che il titolare della carta di credito non svolgeva un’attività imprenditoriale suscettibile di essere pregiudicata da una segnalazione illegittima, ed in ordine al fumus boni iuris, evidenziava che la revoca della carta di credito da cui era derivata, come diretta conseguenza, la segnalazione alla CAI, era stata preceduta da numerosi sconfinamenti di conto a cui era seguita la riduzione del limite di utilizzo imposto dall’Istituto di credito al correntista.
Come noto, infatti, il titolare di una carta di credito, sulla base del rapporto contrattuale sorto con l’emittente e la Banca finanziatrice, può effettuare acquisti senza utilizzare titoli di credito, né sborsare denaro contante, posticipando ad una data futura convenuta tra le parti l’effettivo pagamento, sempre che i fondi necessari per la copertura delle spese effettuate, risultino presenti nel momento dell’addebito delle somme dovute.
Sulla base di quanto succintamente esposto, il Tribunale, accertata l’assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava il reclamo, condannando il reclamante al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISCRIZIONE CAI: L’OBBLIGO DI PREAVVISO NON È NECESSARIO PER LA REVOCA DELLA CARTA DI CREDITO
LA SEGNALAZIONE AL CAI HA EFFETTO INFORMATIVO
Ordinanza Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Carmela D’Angelo 20-01-2016
CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE “A SOFFERENZA” LEGITTIMA PER ESPOSIZIONE DEBITORIA DA OLTRE DUE ANNI
L’inibitoria può essere conseguita solo in caso di manifesta inesistenza del credito della banca
Ordinanza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 16-05-2016
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