Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione si è diffusa la prassi di esternalizzare l’attività di recupero del credito a società non vigilate, titolari della licenza prevista dall’art. 115 TULPS, ma non iscritte all’albo di cui all’art. 106 TUB, attraverso una sub-delega del cd. Master Servicer nei confronti dello Special Servicer.
In particolare, il Servicer è l’intermediario finanziario, richiamato nell’art. 106 TUB, soggetto ai controlli da parte della Banca d’Italia (ed iscritto in un apposito albo), che ha appunto il compito di monitorare l’attività dei soggetti che intervengono nella gestione dei crediti ceduti, ma che, tuttavia, non dispongono di una propria struttura organizzativa per la gestione del credito. Motivo per cui, all’uopo, ricorre ai servizi di soggetti specializzati, ovvero dei cc.dd. “Special Servicer o Sub Servicer.
Gli Special Servicer o Sub-Servicer sono, invece, società regolate dall’articolo 115 del T.U.L.P.S., vigilate dal Ministero degli Interni e autorizzate a svolgere l’attività di recupero crediti, dalla gestione dei flussi di pagamento alle possibili sofferenze fino al di eventuali insoluti.
Tale suddivisione dei compiti è avallata nella stessa circolare n.288/2015 della Banca d’Italia, la quale ha affermato che: “per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i Servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V”.
I Sub Servicer, dunque, non devono essere iscritti all’albo ex art. 106 TUB in quanto meri operatori incaricati delle attività di recupero dei crediti cartolarizzati.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, con la sentenza n. 364 del 15 febbraio 2024 che definiva l’opposizione all’atto di precetto proposta dal debitore, nella quale si doleva della mancanza di legittimazione della società incaricata al recupero del credito, in quanto non iscritta nell’elenco ex art. 106 TUB.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
VA ASSEGNATO UN TERMINE PER SANARE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE CHE È RILEVABILE DI UFFICIO
Decreto | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Emiliano Vassallo | 06.03.2024 |
TALE DISPOSIZIONE HA LA FUNZIONE PREMINENTE DI TUTELARE I RISPARMIATORI E LA STABILITÀ DEL MERCATO
Decreto | Tribunale di Siena, Giudice Clara Ciofetti | 12.02.2024 |
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