ISSN 2385-1376
Testo massima
Non è infrequente che nel corso del processo esecutivo immobiliare, si apprenda che il bene immobile sottoposto ad esecuzione, sia stato oggetto di misura di prevenzione da parte del Giudice Penale.
< è il caso spiega l’avvocato Emanuele Palmieri – dell’applicazione del sequestro penale e della successiva confisca di immobili, nell’ambito dei reati commessi dalla criminalità organizzata.
Così come delineata l’ipotesi che ci occupa, appare evidente e singolare la circostanza che un bene immobile oggetto di esecuzione immobiliare sia anche sottoposto alle descritte misure di sicurezza, tese a privare della disponibilità e proprietà (conseguita con la condotta criminale) il soggetto titolare del diritto in favore dello Stato.
Appare immediato e stridente il contrasto tra l’interesse del creditore pignorante e solitamente ipotecario e l’interesse dello Stato (interesse pubblico)>.
< La convivenza di due siffatti e contrastanti procedimenti interviene l’avv. Maria Luigia Ienco è stata affrontata dalla giurisprudenza, che riteneva opponibile l’ipoteca precedentemente acquisita alla confisca, conservando al creditore (in buona fede) il diritto di espropriare i beni oggetto di precedente garanzia.
Questo descritto orientamento, non è poi stato condivido dalla Suprema Corte di Cassazione che a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale tra ipoteca e confisca, facendo prevalere la salvaguardia dell’interesse Pubblico, quale bene preminente da tutelare, rispetto all’interesse del singolo (ipoteca).
La conseguenza è che l’immobile pignorato, viene acquisito allo Stato (con la confisca) libero da pesi oneri – trascrizioni iscrizioni pregiudizievoli acquisiti anteriormente alla misura di prevenzione (sequestro penale e successiva confisca) e la procedura esecutiva immobiliare in corso verrà dichiarata improcedibile.
La salvaguardia di un interesse pubblico, quale appunto la confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata – spiega ancora l’avvocato Ienco – giustifica il sacrificio a cui è sottoposto il terzo di buona fede che, anche se titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia sui beni confiscati, non può avviare alcuna azione esecutiva, a pena di nullità, ma piuttosto può essere ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio.
Secondo la giurisprudenza i titolari di diritti di credito che sono garantiti da diritti reali di garanzia, trascritti anteriormente al sequestro, possono agire in sede civile, sempre che venga dimostrata da un lato la buona fede e dall’altro l’inconsapevole affidamento nella concessione del credito.
Ecco dunque come l’interesse dello Stato a contrastare il fenomeno mafioso prevale sull’interesse del singolo, al quale è comunque riconosciuto un diritto, seppure con tutte le limitazioni di cui si è detto, a far valere le proprie pretese ove sia in grado di dimostrare la propria estraneità alla vicenda criminale.
Per cui, ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia reale, non è sufficiente che l’ipoteca sia stata costituita mediante l’iscrizione nei pubblici registri immobiliari anteriormente alla trascrizione del sequestro ma è, altresì, richiesta l’inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
Con la pronunzia in esame , dunque, la Corte a Sezioni unite ha risolto il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale sull’ipoteca, indipendentemente dal dato temporale. In ogni caso la confisca prevarrà sull’ipoteca.
La confisca è stata così equiparata conclude l’avv. Ienco – ad una delle cause di estinzione dell’ipoteca elencate dall’articolo 2878 del codice civile, da tanto ne consegue che l’acquisto del bene confiscato, da parte dello Stato, si configura come a titolo originario e non più derivativo>.
Testo del provvedimento
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