La mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. dell’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ne comporta la tacita rinuncia, con la conseguenza che l’omessa considerazione della istanza, ritualmente formulata nell’originario controricorso, giustifica la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. Positano, con l’ordinanza n. 14098 del 7 luglio 2020.
Un avvocato, in un procedimento in cui difendeva una società, ha richiesto la correzione di errore materiale riguardo all’omessa pronunzia di distrazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’articolo 93 c.p.c. Infatti, ha dedotto che, quale difensore della società, si era dichiarato antistatario, con dichiarazione in calce al controricorso, chiedendo la distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., mentre per mera svista, nel liquidare le spese in favore della controricorrente, la Corte non avrebbe provveduto alla distrazione delle stesse.
La Suprema Corte, in accoglimento dell’istanza, ha provveduto alla correzione del dispositivo della sentenza. Il rimedio del procedimento di correzione di errore materiale è esperibile nell’ipotesi di omessa pronunzia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ai sensi dell’articolo 93 c.p.c. quando questo rappresenti una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà; il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale, fermo restando che, concernendo la correzione, sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro.
L’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., non ricorrendo l’esigenza di rispettare il principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la domanda.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’istanza istruttoria, l’eccezione o la domanda che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile.
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