ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi dell’art. 6 legge fall., se il fallimento è dichiarato su istanza di uno o più creditori non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile sezione sesta, con l’ordinanza n. 12657 del 16 aprile 2014, in materia di fallimento.
Primo motivo di contestazione riguardava la legittimazione del creditore a proporre l’istanza di fallimento: a parere dell’opponente la domanda era inammissibile, poiché il credito vantato dall’istante si basava su un titolo (decreto ingiuntivo) contro il quale era ancora in corso un giudizio di opposizione.
Posto che, ai sensi dell’art. 6 della legge fall., tra le categorie di soggetti legittimati a proporre l’istanza di fallimento rientrano senz’altro i creditori del fallito, i giudici di Cassazione hanno precisato come l’ammissibilità della domanda non venga inficiata dalla circostanza che il credito vantato dall’istante sia, al momento dell’instaurazione del giudizio di fallimento, oggetto di contestazione.
A nulla rileva neppure che il titolo su cui lo stesso credito sia fondato risulti essere ancora privo del carattere dell’esecutività: il possesso dello status di creditore precedentemente alla domanda è accertato dal giudice incidenter tantum all’interno dello stesso giudizio di fallimento “al solo fine di verificare la legittimazione dell’istante” (Cass., SS. UU., n. 1521/2013).
Tanto precisato, la Consulta ha censurato per manifesta infondatezza anche l’altro motivo di ricorso, col quale l’opponente contestava la regolarità della notifica dell’istanza di fallimento per violazione della norma di cui all’art. 7, l. 890 del 1982, in materia di notifica.
La ricorrente si doleva in particolare del fatto che la firma apposta sull’avviso di ricevimento non risultava essere né quella dell’amministratrice della società fallita, né di un suo delegato; ciò che questa però ometteva di specificare era che tale firma fosse presente altrove, in calce alla dichiarazione di avvenuto ritiro da parte del destinatario.
Rimarcata tale ultima circostanza, l’ineccepibile conseguenza dell’organo giudicante è stata nel senso di escludere l’esistenza di qualsiasi violazione di legge: la notifica risulta nel caso de quo correttamente effettuata, ai sensi dell’art. 8 (non dell’art. 7) della richiamata legge n. 890, tramite ritiro del plico presso l’ufficio postale durante il periodo di giacenza.
In accordo con il generale principio di conservazione degli atti l’avvenuto ritiro, certificato dall’ufficiale postale e sottoscritto dal soggetto ricevente, sana ogni prodromica irregolarità, inclusa l’eventuale omissione di firma nell’avviso di ricevimento.
Sulla scorta di tali considerazioni, il collegio giudicante ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 454/2014