La parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma 1), ed anzi a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è comunque eventuale (art. 217 c.p.c., comma 1 e 2), potendo il giudice di merito procedere direttamente alla verifica, senza necessità di ricorrere alla perizia grafologica (Cass. 29-1-2003 n. 1282), desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. 19-5-2008 n. 12695); pertanto la produzione o l’indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell’istanza di verificazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 16/09/2014) 17-10-2014, n. 22078, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18/09/2019) 15-10-2019, n. 25953, Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05/04/2022) 19-09-2022, n. 27381).
Conseguentemente, in ragione della errata ed incompleta formulazione dell’istanza di verificazione, non è possibile l’utilizzazione in giudizio della scrittura medesima ovvero non è consentito riversare gli effetti giuridici della scrittura nei confronti del soggetto che ne abbia disconosciuto e non conosciuto la sottoscrizione medesima (negandone la paternità).
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Maria Giovanna De Marco, con la sentenza n. 653 del 12 aprile 2023, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo fondata, in via prioritaria, sulla doglianza relativa all’apocrifia delle firme apposte in calce alle fideiussioni ed apparentemente riconducibili all’opponente medesima.
Il Tribunale ha rilevato che, a fronte di un formale disconoscimento dell’opponente, l’opposta aveva formulato istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., omettendo tuttavia di depositare od indicare le scritture di comparazione.
Conseguentemente, il Tribunale ha affermato che, in ragione della errata e incompleta formulazione dell’istanza di verificazione, non era possibile l’utilizzazione in giudizio della scrittura medesima ovvero non era consentito riversare gli effetti giuridici della scrittura nei confronti del soggetto che ne avesse disconosciuto e non conosciuto la sottoscrizione medesima (negandone la paternità).
Oltretutto, non erano state fornite prove da cui inferire l’autenticità della sottoscrizione.
Infatti, il Tribunale ha ribadito che l’istanza di verificazione è da considerarsi ammissibile anche quando non è accompagnata da una formale e contestuale indicazione delle scritture di comparazione da utilizzare, laddove, al momento della proposizione dell’istanza, tali scritture siano state già ritualmente prodotte e acquisite agli atti del giudizio, divenendo perciò utilizzabili, secondo le prescrizioni del giudice, mentre, nel caso di specie, mancavano proprio le scritture di comparazione necessarie per la verifica, né l’opposta aveva indicato quali sarebbero stati “gli elementi già acquisiti o la situazione processuale complessiva” sulla scorta dei quali operare comunque una delibazione sulla autenticità della sottoscrizione.
Conseguentemente, l’opposizione è stata accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e condanna dell’opposta alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON VI PUÒ ESSERE ALCUN APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Varani, Rel. Nardozza | 14.11.2022 | n.3588
DISCONOSCIMENTO FIRMA: ONERE DI REITERARE IL DISCONOSCIMENTO IN CASO DI DEPOSITO DELL’ORIGINALE
IN MANCANZA IL DOCUMENTO È TACITAMENTE RICONOSCIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Moscarini | 07.03.2022 | n.7340
DISCONOSCIMENTO FIRMA: VA CONFERMATO SE PRODOTTO NUOVAMENTE L’ORIGINALE DELLA SCRITTURA
SE LA PARTE DISCONOSCENTE NON COMPARE, LA SCRITTURA DEVE DARSI PER RICONOSCIUTA, EX ART. 215 CPC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli | 30.03.2019 | n.6857
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO: INAMMISSIBILE OVE NON ESPRESSO IN MODO FORMALE ED INEQUIVOCO
A FRONTE DI CONTESTAZIONI GENERICHE, NON SI DEVE PROPORRE ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia | 22.03.2017 | n.573
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