In materia di procedura civile, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c.
Il più recente orientamento della Suprema Corte ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano– Rel. Rossello, con la ordinanza n. 16420 del 09 giugno 2023.
Accadeva che il creditore conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Ragusa il debitore, al fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, nonchè per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione all’inadempimento contrattuale.
Con ordinanza decisoria in rito, il Giudice declinava la propria competenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Ivrea.
Contro la sentenza di primo grado il creditore proponeva appello dinanzi al Tribunale di Ragusa, chiedendo:
(i) in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità o la revoca dell’ordinanza decisoria;
(ii) nel merito, di accogliere tutte le conclusioni già avanzate in prime cure, e cioè accertare e dichiarare, ex artt. 1218, 2043 e 2049 c.c., la responsabilità del debitore con conseguente risarcimento di tutti i danni di immagine, patrimoniali e non patrimoniali, di difficile determinazione nel loro esatto ammontare, subiti in conseguenza dei comportamenti addebitabili alla convenuta;
(iii) in via istruttoria, l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., onde articolare compiutamente i capitoli di prova già tratteggiati nella citazione introduttiva, nel contraddittorio delle parti rimasto inespresso avanti il Giudice di prime cure per suo asserito error in procedendo.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza, rigettava nel merito la domanda risarcitoria, ritenendo l’appellante decaduto dalla possibilità di richiedere le istanze istruttorie, formulate soltanto in sede di memorie conclusionali, anziché con l’atto introduttivo del procedimento di secondo grado.
Avverso la sentenza il creditore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il debitore resisteva con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente affermava che in sede di gravame andava concesso il termine ex art. 183 c.p.c., mancato in primo grado, sicché il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., formulata nell’atto introduttivo del giudizio, nonché delle istanze istruttorie richieste nella memoria conclusionale, non avendo rilevato né l’irrituale interruzione del giudizio di primo grado – in violazione dell’art. 320 c.p.c., comma 3, e art. 321 c.p.c. – né la tempestiva formulazione delle richieste istruttorie nelle note autorizzate sulla questione pregiudiziale di rito.
La suprema corte riteneva infondato tale motivo, visto che la più recente giurisprudenza della Cassazione ha precisato che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c.
Nella specie, la formulazione delle istanze istruttorie andava operata con l’atto di appello: in mancanza, correttamente il giudice del gravame le aveva qualificate tardive.
La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OBBLIGO DI REITERARE LE ISTANZE ISTRUTTORIE
È NECESSARIA L’INDICAZIONE ANALITICA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Articolo Giuridico | 26.07.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/obbligo-di-reiterare-le-istanze-istruttorie
NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE GENERICAMENTE “PER RELATIONEM”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri | 07.03.2019 | n.6590
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: VANNO SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE IN SEDE DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
IN MANCANZA LE RICHIESTE NON ACCOLTE E NON REITERATE SI INTENDONO TACITAMENTE RINUNCIATE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III. Pres. Sestini Rel. Rossetti | 03.08.2017 | n.19352
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