La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. III civile, Pres. Armano – Rel. Olivieri, con l’ordinanza n. 6590 del 07.03.2019.
IL CASO
I proprietari di un fondo avevano presentato domanda di risarcimento per i danni subiti dal proprio terreno agricolo, a causa di un incendio originatosi o propagatosi, secondo la prospettazione attorea, dal fondo limitrofo di proprietà di due fratelli.
Il giudice di prime cure, con sentenza integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, ha rigettato la domanda degli attori.
Secondo la Corte territoriale, infatti, non era stata fornita alcuna prova in ordine al nesso di causalità tra il fondo dei convenuti-appellati e l’incendio che si era sviluppato danneggiando il fondo degli appellanti.
Proprio su questo punto, che è stato uno dei motivi posti a fondamento del ricorso per Cassazione, si è concentrato il provvedimento degli Ermellini.
IL COMMENTO
I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte d’Appello aveva erroneamente affermato che, nelle precisate conclusioni in secondo grado, gli appellanti non avevano chiesto la revoca della ordinanza istruttoria, senza tuttavia fornire alcun elemento a riscontro di tale deduzione.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ricostruito diversamente la vicenda processuale: all’udienza di precisazione delle conclusioni, gli appellanti “si riportavano alle conclusioni così come trascritte in atto di citazione introduttivo dell’atto di appello e nella comparsa conclusionale trascrivendole analiticamente come più sopra riportate“. Non basta ciò per ribadire che erano state reiterate le medesime conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo d’appello, dato che questo non poteva di certo intercettare anche le ragioni che erano state poste a fondamento della ordinanza di rigetto delle istanze probatorie riproposte con la impugnazione, e comunque, ove anche nella mera reiterazione “tale e quale” delle conclusioni dell’atto di appello fosse riconoscibile una implicita contestazione di quella ordinanza, resterebbero comunque caratteri di incompletezza riscontrabili anche nel ricorso per Cassazione.
L’ordinanza in esame assume una certa importanza in quanto va ad incapsularsi in quello che è l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, sull’interpretazione dell’art. 208 c.p.c (la Corte cita testualmente le sentenze Corte Cass. Sez. 3, n. 25157 del 14/10/2008; id. Sez. 3 -, n. 16290 del 04/08/2016; id. Sez. 3 -, n. 19352 del 03/08/2017). Tale principio di diritto rileva che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, non potendosi ritenere assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: VANNO SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE IN SEDE DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
IN MANCANZA LE RICHIESTE NON ACCOLTE E NON REITERATE SI INTENDONO TACITAMENTE RINUNCIATE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III. Pres. Sestini Rel. Rossetti | 03.08.2017 | n.19352
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/istanze-istruttorie-rigettate-vanno-specificamente-riproposte-sede-precisazione-conclusioni
ISTANZE ISTRUTTORIE: OBBLIGO DI REITERAZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
L’ISTANZA NON ACCOLTA E NON RIPROPOSTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI SI INTENDE TACITAMENTE RINUNCIATA
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 23.03.2012 | n.10748
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/istanze-istruttorie-obbligo-di-reiterazione-in-sede-di-precisazione-delle-conclusioni
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