ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Milano con l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 21.10.2014, si è pronunciato su una domanda di ripetizione di indebito fondata sul superamento del tasso soglia in relazione alla misura degli interessi debitori applicati dalla Banca.
Le doglianze della società ricorrente fondavano sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte che, nel determinare il TEG applicato dalla banca al rapporto di conto corrente, utilizzava una formula diversa rispetto a quella contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia.
Ebbene, il Tribunale di Milano ha riconosciuto alle istruzioni di Bankitalia la natura di “norme tecniche autorizzate” dal legislatore secondario.
Da un lato, infatti, l’attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d’Italia è stata via via disposta dai vari d.m. annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie. Dall’altro i d.m. trimestrali coi i quali sono resi pubblici i dati rilevati all’art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
Inoltre, il d.m. 1.7.2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n.2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tener conto delle modifiche normative in materia di commissione di massimo scoperto.
È il legislatore secondario, dunque, ad aver indicato all’organo tecnico le modalità con le quali assicurare la conformità a legge delle Istruzioni in parola, senza in alcun modo menzionare la formula già adottata dalla Banca d’Italia per il calcolo del TEG.
Su tale presupposto, il Tribunale, ha rilevato che “è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, c.p.. La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità“.
Per tale motivo il Tribunale di Milano non ha ravvisato, nel caso de quo, gli estremi per disattendere o disapplicare dette istruzioni ed ha ribadito che non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.
Da ciò è conseguito che l’allegazione della parte ricorrente risultava palesemente infondata e non vi era quindi motivo alcuno per disporre una C.T.U. sul punto, ritenendo che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
In conclusione, ogni doglianza anche risarcitoria di parte attrice è stata respinta, con l’aggravio della refusione delle spese di lite in favore della banca.
Per approfondimenti sul punto si vedano:
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | 03-06-2014 n.7234
Sul tema si consulti, altresì, la rassegna giurisprudenziale:
Istruzioni Banca d’Italia: valore vincolante nel calcolo dell’usura
Testo del provvedimento
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