ISSN 2385-1376
Testo massima
Il versamento del prezzo di vendita nelle procedure esecutive immobiliari si suddivide in due fasi: la prima si individua nel momento della partecipazione dell’acquirente alla gara, durante la quale l’offerente versa una prima somma che è pari al 10% del prezzo offerto. La seconda si materializza nel momento dell’aggiudicazione dell’immobile, quando l’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo.
È il Giudice dell’esecuzione che, con apposita ordinanza, stabilisce non solo le modalità con le quali effettuare la vendita, ma anche il prezzo base dell’asta, il giorno e l’ora in cui si procederà alla gara, la misura minima dell’aumento, l’ammontare della cauzione e le modalità ed il termine entro il quale deve essere depositato il prezzo.
Tutte queste informazioni sono riportate nell’avviso di vendita che viene redatto dal professionista delegato e che viene pubblicato per intero sui siti online specializzati nelle vendite giudiziarie e, in forma sintetica, nell’edizione domenicale del quotidiano indicato dal Giudice dell’Esecuzione.
Ma quali sono in concreto le modalità di versamento del prezzo?
Al momento della partecipazione all’asta, chi è interessato all’acquisto deve versare una cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Tale cauzione, in caso di rifiuto dell’acquisto o in caso di decadenza dall’aggiudicazione sarà trattenuta, mentre, laddove l’offerente non risulterà l’aggiudicatario definitivo gli sarà devoluta.
Divenuto aggiudicatario, l’acquirente dovrà procedere a versare il saldo del prezzo (compresi oneri, diritti e spese di vendita) nel termine indicato in offerta o, in mancanza di indicazione, in un termine che non può essere superiore a 60 giorni.
È importante sottolineare che il termine per il versamento del saldo prezzo (detratto l’importo del 10% versato a titolo di cauzione) è individuato dalla legge come termine perentorio il che comporterà, in caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, la decadenza dall’aggiudicazione dell’immobile e la conseguente perdita anche dell’importo versato a titolo di cauzione.
Altra domanda da porsi è: che cosa accade se il termine per il versamento del saldo del prezzo cade durante la cd. sospensione feriale?
Va premesso che la sospensione feriale dei termini processuali decorre dal 01 agosto al 15 settembre di ogni anno.
In questo arco di tempo è sospesa l’attività di Tribunale così come sono sospesi i termini processuali eccezion fatta per gli affari civili urgenti, per le controversie di lavoro e di previdenza.
Circa le procedure esecutive non via è uniformità di giudizi. Dottrina e giurisprudenza si sono pronunciate ora in un senso ora nell’altro, fatto sta che, recentemente, la Cassazione (Cass. Civ. n. 12004 del 13/07/2012) si è orientata favorevolmente per l’applicazione della sospensione feriale anche nella fase del versamento del saldo prezzo ritenendolo un atto di natura processuale e, come tale, soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Restano comunque al riguardo pareri discordanti, per cui è opportuno che l’aggiudicatario esamini con attenzione l’avviso di vendita, anche con l’aiuto del professionista delegato alle operazioni, per verificare l’orientamento del Giudice dell’Esecuzione, per non incorrere in eventuali decadenze.
Avv. Maria Luigia Ienco
Testo del provvedimento
Si allega copia dell’intervista pubblicata su “IlMattino”
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