Testo massima
Tale adempimento pubblicitario svolge una funzione primaria di tipo
dichiarativo, volta a dirimere il conflitto tra sub acquirenti in ordine al
medesimo diritto e, mediamente, quello ulteriore potenzialmente afferente alle
ulteriori alienazioni del diritto di proprietà del bene gravato dal diritto
parziario ed indipendentemente dalla menzione che se ne dia negli ulteriori
passaggi di proprietà (cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 20817/2011).
Stante il carattere derivativo della vendita forzata, cristallizzato
dall’ultima parte dell’art. 2919 cc, che stabilisce che non sono opponibili
alla vendita forzata i diritti di terzi che non sono opponibili al creditore
pignorante con la precisazione che ciò che acquista l’aggiudicatario è quello
che colui che ha subito l’espropriazione aveva al momento del pignoramento, si
deve far riferimento agli artt. 2913 cc e seg. che sanciscono il principio
dell’indifferenza per il creditore pignorante e i creditori intervenuti il
principio dell’indifferenza degli atti successivi con il quale il debitore
dispone del suo patrimonio.
Quindi:
-se la costituzione della servitù (così come il diritto di abitazione,
il diritto di usufrutto e di uso) è stata trascritta dopo il pignoramento, la
predetta non è opponibile al creditore procedente, che, dunque, può subastare
la cosa come libera, cosicchè i diritti reali minori si estinguono con
l’espropriazione del fondo;
-se, viceversa, la costituzione è precedente al pignoramento, il
creditore può far subastare la proprietà del bene ma gravato dal diritto di
servitù.
È, inoltre, da tener presente che se il bene servente è gravato da
ipoteca, ai fini dell’opponibilità o meno della servitù deve farsi riferimento
non già al pignoramento ma all’iscrizione ipotecaria e tanto a mente di quanto
dispone l’art. 2812 cc.
FOCUS
È buona regola leggere con attenzione la descrizione dell’immobile
contenuta nell’avviso di vendita, in quanto il bene si trasferisce con le
servitù attive e passive.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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