ISSN 2385-1376
Testo massima
La l. n. 80/2005 apportando una rilevante modifica al rapporto di strumentalità tra giudizio cautelare e giudizio di merito, ha attenuato la cd. strumentalità strutturale tra i due giudizi, ovvero la necessaria concatenazione temporale del provvedimento cautelare con il procedimento di merito, lasciando impregiudicata, però, la cd. strumentalità funzionale o di scopo dato che lo stesso è comunque emanato in attesa o in vista di un provvedimento principale di merito, stante sua precipua provvisorietà.
Alla luce del principio innanzi citato, il ricorso ex art. 700 cpc è inammissibile se la domanda proposta ante causam non contiene l’indicazione della causa petendi e del petitum che saranno oggetto del giudizio di merito, oppure se tali requisiti non sono chiaramente ricavabili dal tenore letterale e sostanziale del ricorso.
Nel caso di specie, avente ad oggetto un ricorso ex art. 700 cpc proposto da una società nei confronti di un Istituto di Credito teso ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di un contratto derivato IRS, il Tribunale di Napoli, ha dichiarato inammissibile il ricorso per non essere la domanda di merito né espressamente indicata, né desumibile dal contesto dell’atto introduttivo del giudizio cautelare.
Il Giudice ha, altresì, precisato che la domanda cautelare proposta è infondata in quanto un contratto derivato, ormai scaduto, è già di per sé improduttivo di effetti.
Si evince, dunque, il principio in base al quale il procedimento cautelare d’urgenza avente ad oggetto la richiesta di sospensione degli effetti prodotti da un contratto derivato è infondato allorquando il contratto derivato sia venuto a naturale scadenza.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 159/2013