ISSN 2385-1376
Testo massima
“Il problema non è quello dell’immagine del singolo magistrato ma della lesività del comportamento di questo per l’immagine o l’onorabilità di tutta la magistratura, spesso criticata dall’opinione pubblica per i ritardi delle decisioni e la lentezza con cui opera”.
Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza n.69 pronunziata in data 07/01/2014 dalla Cassazione civile a sezioni unite in tema di ritardo dei magistrati nel deposito dei provvedimenti.
Nel caso di specie, un giudice del Tribunale di Ferrara aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM che lo aveva ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare di cui al D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lett. a, per aver depositato oltre i termini di legge ben trenta sentenze civili, di cui ventiquattro con ritardi superiori all’anno, e per aver omesso, peraltro, anche il deposito di 22 sentenze in materia lavoro, nonché 15 provvedimenti sui quali si era riservato di decidere.
Ebbene, tre sono le condizioni previste dall’articolo in parola affinché il ritardo nel compimenti degli atti costituisca illecito: reiterazione, gravità e non giustificabilità.
A voler partire dal primo, è d’obbligo una considerazione. Reiterazione è diverso da abitualità! A precisarlo è una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18696 del 13/09/2011, nella parte in cui afferma che “reiterato” significa in italiano “ripetuto”; l’abitualità, al contrario, evidenzia una qualità personale dell’incolpato che si rapporta alla palese negligenza e scarsa laboriosità del magistrato.
Orbene, inquadrato il criterio della “ripetizione“, occorre analizzare e chiarire il significato della parola “ingiustificato“, utilizzato dalla legge a qualificazione del ritardo de quo.
La stessa sentenza n. 18696/2011 “precisa che essa indica la mancanza di un fatto o di una circostanza che rende assolutamente e concretamente inesigibile il tempestivo deposito delle sentenze, costituendo una condizione d’inesigibilità dell’ottemperanza dei termini di legge per il compimento di tale atto relativo alla funzione. La condizione di inesigibilità è giustificativa del ritardo solo in casi eccezionali e per evenienze straordinarie, allorché il ritardo ecceda dai limiti della ragionevolezza per la parte in attesa del deposito della motivazione“. E’ la Sezione Disciplinare, in altri termini, e non la Corte di Cassazione che deve stabilire quando le circostanze che abbiano determinato i ritardi siano da considerare eccezionali, straordinarie oppure no, senza vincoli predeterminati dalla giurisprudenza di legittimità, ma sulla base della comparazione proporzionale tra il “peso” delle giustificazioni e il “peso” delle violazioni, con l’onere, ovviamente, di adeguata motivazione. (Cass. Sez. Un. 18696/2011).
Ultimo requisito, quello della “gravità“, è esplicitato nel D.Lgs 109 del 2006, all’art. 2 lett. q) , il quale statuisce la gravità del ritardo nel deposito delle sentenze, quando lo stesso eccede il triplo dei termini di legge; apparendo ovvia, dunque l’idoneità a cagionare danni alle parti del processo o a terzi.
Queste le premesse sulle quali la Cassazione, conclude per il rigetto del ricorso e, per l’effetto, condanna il giudice “incolpato” ai sensi del D.lgs. 109/2006, comma 2, lett. q), come sopra invocato.
In materia di responsabilità disciplinare della magistratura, si segnala, altresì, la sentenza n. 26284 pronunziata dalla Cassazione civile a sezioni unite in data 25/11/2013, con la quale si è statuito il principio di diritto secondo cui il grave, ingiustificato e reiterato ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali comporta in ogni caso la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, salva l’allegazione e conseguente dimostrazione di circostanze assolutamente eccezionali che abbiano determinato tale ritardo.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 19/2014