ISSN 2385-1376
Testo massima
“Qualora nel corso del giudizio di primo grado il convenuto abbia spontaneamente adempiuto con riserva, mantenendo la contestazione in rito sulla competenza e nel merito e, successivamente, la domanda sia stata accolta, reputandosi soddisfatta da quanto spontaneamente adempiuto la pretesa dell’attore, la sentenza di appello che accolga l’eccezione di incompetenza del giudice di primo grado e la competenza di altro giudice è sentenza soltanto sulla competenza per cui dovrà essere impugnata con il regolamento di competenza e non con il ricorso per cassazione, ancorché abbia condannato l’attore a restituire quanto ricevuto per effetto dell’adempimento spontaneo“
E’ questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8577 del 9 aprile 2013.
La Corte ha esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15 maggio 2006 del Tribunale di Roma Sezione Distaccata di Ostia, pronunciata in grado di appello avverso la sentenza del 4 giugno 2003 con la quale il Giudice di Pace di Ostia, in tema di risarcimento danni a seguito di incidente stradale, ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla compagnia assicuratrice convenuta a favore della competenza alternativa del Giudice di Pace di Trieste o di quello di Palombara Sabina.
Il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione del versamento di una somma ritenuta congrua da parte dell’assicurazione, condannando i convenuti a corrispondere gli interessi legali sulla somma versata e al pagamento delle spese giudiziali, nonché di un euro ai sensi dell’art.89, secondo comma, cpc, a vantaggio del difensore antistatario dell’attrice.
Successivamente il Tribunale di Roma Sezione Distaccata di Ostia, decidendo sull’appello proposto dalla compagnia di assicurazioni, che reiterava in via principale l’eccezione di incompetenza ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, con termine per la riassunzione, e ha condannato l’attrice alla restituzione della somma percepita dall’assicurazione per il risarcimento del danno, con gravame delle spese del grado.
Avverso la sentenza di secondo grado è stata proposto ricorso per Cassazione l’attrice, la quale
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata non già con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cpc, bensì con il mezzo del regolamento di competenza necessario ai sensi dell’art.42 cpc poiché il Tribunale in grado di Appello si era pronunciato solo sulla questione di competenza e non anche sul merito della causa.
Hanno ritenuto gli Ermellini, infatti, che “il pagamento spontaneo con riserva, cioè ferme le contestazioni in rito e nel merito sull’avversa domanda, era avvenuto chiaramente condizionalmente all’esito della decisione di primo grado, di modo che se il primo giudice avesse definito la domanda in rito, e dunque anche per ragioni di competenza, oppure l’avesse rigettata nel merito, bene la restituzione sarebbe dovuta avvenire in via consequenziale.
Trattandosi di pronuncia consequenziale a quella sulla competenza, essa non vale a rendere la sentenza impugnata pronunciata anche sul merito“.
La Corte di Cassazione, nel caso de quo, ha però ritenuto che il ricorso proposto sfuggiva alla declaratoria di inammissibilità poiché ricorrevano le condizioni per la sua conversione in regolamento di competenza, sulla base dell’applicazione del principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile.
Gli Ermellini, quindi, previa conversione del ricorso proposto in regolamento di competenza, hanno dichiarato caducata la sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cpc hanno ritenuto che non potesse aver luogo la prosecuzione del giudizio, davanti al giudice competente, a causa dell’inammissibilità dei motivi d’appello ritenuti dalla Suprema Corte generici e proposti nell’inosservanza dell’art. 342 cpc.
In conclusione la sentenza di appello che accoglie l’eccezione di incompetenza senza decisione nel merito deve essere impugnata con il regolamento di competenza ex art. 42 cpc.
Testo del provvedimento
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