ISSN 2385-1376
Testo massima
L’indennità di accompagnamento rientra nelle ipotesi di cui all’art. 46, comma I, n. 1 della lf in quanto la prestazione della indennità di accompagnamento ha una funzione assistenziale del tutto estranea ad ogni valutazione del limite di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della sua famiglia che è previsto per la ipotesi di cui al n. 2 del citato comma I art. 46 lf.
Il limite fissato dalla disposizione dell’art. 46 comma 2 lf non è ristretto alle mere esigenze di natura alimentare del fallito e della famiglia, ma deve considerare la sua situazione nel complesso, tenendo conto di tutte le circostanze, anche pregresse, in modo tale da contemperare le esigenze del debitore con le ragioni dei creditori.
E’ quanto affermato dal Tribunale di Napoli, Giudice dott. Nicola Graziano, con la sentenza dell’11.03.2014, nell’ambito di un giudizio proposto dalla curatela nei confronti dell’INPS per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 42 e 44 l.f. dei pagamenti eseguiti e delle somme versate dall’ente in favore del fallito a titolo di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, con la conseguente restituzione in favore della Curatela attrice dell’importo eccedente il limite del 50%, così come determinato dal G.D. con decreto ex art. 46 l.f.
In particolare, con decreto ex art. 46 l.f. ult.comma, su istanza del Curatore, il G.D. nel fissare i limiti occorrenti al mantenimento del fallito, aveva disposto l’acquisizione, con effetto retroattivo, del 50% dell’importo complessivo.
In ragione di ciò, la Curatela ha convenuto l’INPS per ottenere la restituzione in favore della Curatela attrice dell’importo eccedente il limite, così come determinato dal G.D. in virtù del suddetto decreto ex art. 46 l. fall.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, sostenendo che l’indennità di accompagnamento non potesse farsi rientrare tra le ipotesi di cui al comma I n. 2 dell’art. 46 della legge fall. bensì tra le ipotesi del comma I n. 1 dello stesso articolo avendo la funzione di reintegrare essenziali espressioni di vita menomate e, in quanto tale, non potendosi essa ritenere compresa nel fallimento.
Quanto, poi, ai pagamenti effettuati direttamente al fallito a titolo di pensione di inabilità civile, la parte convenuta, nell’invocare la regola di cui all’art. 46, secondo cui non sono compresi nel fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia e che i limiti sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia, ha evidenziato come l’esiguità delle somme percepite dal fallito fosse tale da assorbire per intero la funzione di sostentamento del fallito e della sua famiglia in coerenza con quanti disposto dal Giudice Delegato.
Il Tribunale, aderendo sostanzialmente alla posizione difensiva di parte convenuta, afferma come l’indennità di accompagnamento rientri nelle ipotesi di cui all’art. 46, comma I, n. 1 della lf, evidenziandone la funzione assistenziale, del tutto estranea ad ogni valutazione del limite di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della sua famiglia che è previsto per la ipotesi di cui al n. 2 del citato comma I art. 46 lf.
Dalla natura e dalla funzione della indennità di accompagnamento, il Tribunale fa conseguire l’esclusione dal fallimento della stessa, proprio alla luce della funzione di reintegrare le essenziali espressioni di vita menomate e precisamente di dare un sostegno economico a colui che non è in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere in autonomia le attività fondamentali della vita.
Il Tribunale conclude affermando come l’indennità di accompagnamento possa essere considerata un diritto di natura strettamente personale, neanche idoneo ad una funzione di mantenimento del fallito e della di lui famiglia, trattandosi di un diritto di natura patrimoniale che non è acquisibile al fallimento perché il suo acquisto da parte del titolare, il suo esercizio e la sua destinazione è indissolubilmente legata con la sfera personale del titolare.
Ne consegue il rigetto della domanda, dal quale il Giudice partenopeo fa a sua volta conseguire il rigetto anche della domanda di inefficacia relativa ai pagamenti eseguiti a titolo di inabilità civile, stante la esiguità della somma versata (euro 276,00 che, diversamente, andrebbe ridotta del 50%) essendo la stessa comunque pari a quanto previsto dal Giudice Delegato come idonea al sostentamento del fallito e della sua famiglia.
E ciò anche in considerazione del limite fissato dalla disposizione dell’art. 46, comma 2, legge fallimentare, che, secondo la pronuncia in esame, non deve essere ristretto alle mere esigenze di natura alimentare del fallito e della famiglia, ma deve considerare la sua situazione nel complesso, tenendo conto di tutte le circostanze, anche pregresse, in modo tale da contemperare le esigenze del debitore con le ragioni dei creditori, stabilendo la giurisprudenza che “Il giudice delegato, ai fini della determinazione della quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve individuare una misura intermedia fra il minimo alimentare, rappresentato dalla pensione sociale minima e il livello minimo socialmente adeguato, in base al criterio sancito dall’art. 36 della Costituzione della retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, tenuto conto della situazione del fallito valutata nel suo complesso, in rapporto alla condizione di debitore verso la massa dei creditori” (Tribunale Udine 21 maggio 2010).
In conclusione, il Tribunale di Napoli ha rigettato entrambe le domande, compensando le spese di lite.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 171/2014