ISSN 2385-1376
Testo massima
L’improcedibilità della procedura esecutiva a seguito dell’avvio della procedura concorsuale non fa venire meno gli effetti del pignoramento per cui l’ipoteca iscritta dopo la trascrizione del pignoramento non è opponibile nei confronti del curatore fallimentare.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.21758 del 04/12/2012, si è così pronunciata in materia di ammissione al passivo in via privilegiata relativamente alla richiesta di riconoscimento di una ipoteca iscritta dopo la trascrizione del pignoramento.
Nel caso di specie la Banca proponeva ricorso avverso il decreto con cui il Tribunale, rigettando il reclamo proposto dall’istituto di credito, aveva dichiarato l’esclusione dallo stato passivo del privilegio ipotecario del credito fatto valere, ammettendolo al fallimento solo in via chirografaria atteso che il riconoscimento del privilegio sarebbe stato precluso dalla precedente trascrizione del pignormanento.
La ricorrente, in particolare, deduceva che, essendo stata dichiarata improcedibile la procedura esecutiva immobiliare, a seguito della ammissione della debitrice alla procedura concorsuale, l’ipoteca era divenuta opponibile al successivo fallimento.
La Corte, uniformandosi alla decisione adottata dal tribunale e richiamando la giurisprudenza in materia (Cass. 15103/05; Cass. civ. Sez. I, 24/09/2002, n. 13865; Cass. civ. Sez. I, 15/04/1999, n. 3729) ha affermato che nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, ex art.107 L. Fall., il curatore si sostituisce (di diritto) al creditore istante senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale non proseguita dal curatore per sua scelta, nè proseguibile, ai sensi della L. Fall., art.51, dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacchè nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma della L. Fall., art.107.
La Corte, inoltre, rileva come dal decreto impugnato non si rinviene alcun elemento in ordine alla questione della ammissione al concordato preventivo e della improcedibilità della procedura esecutiva, laddove la ricorrente avrebbe dovuto dedurre di avere posto detta questione nell’atto di opposizione riportando il brano relativo.
Tali mancanze, unitamente al principio invocato, determinano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla luce di ciò la Corte ha dunque ribadito come la mancata prosecuzione della espropriazione immobiliare, pendente all’atto della dichiarazione di fallimento, da parte del curatore non impedisce la conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento i quali permangono quale causa ostativa al riconoscimento dei privilegi ipotecari acquisiti dopo la trascrizione del pignoramento.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13543/2011 proposto da:
BANCA SPA;
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO BIANCO SRL;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
RICORRENTI INCIDENTALI
avverso il decreto nel procedimento R.G. 4645/2010 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA del 6.4.2011, depositato il 07/04/2011;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rilevato che sul ricorso n. 13543/11 proposto dalla BANCA nei confronti del Fallimento BIANCO SRL il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati: considerato:
che la BANCA SPA ha proposto ricorso per cassazione affidato a DUE MOTIVI avverso il decreto del tribunale di Reggio Emilia depositato il 7.4.11 con cui veniva rigettato il reclamo avverso l’esclusione dallo stato passivo del privilegio ipotecario del credito di Euro 147.203,77 oltre interessi L. Fall., ex art.55, ammesso al passivo del fallimento della BIANCO SRL in via chirografaria;
che la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
OSSERVA
La ricorrente deduce con il PRIMO MOTIVO di ricorso che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valida la trascrizione del pignoramento immobiliare del 26.6.08, ostativo al riconoscimento del privilegio, siccome trascritto anteriormente a quest’ultimo, nonostante fosse stata indicata erroneamente la partita Iva anzichè il codice fiscale della società debitrice.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’indicazione della partita Iva anziché del codice fiscale della società non aveva determinato alcuna incertezza nella individuazione di quest’ultima essendo essa nella nota di trascrizione correttamente individuata con la ragione sociale e la sede, tenendo conto anche del fatto che il sistema di trascrizione è informato sulla base della ricerca personale e non sulla base dei codici fiscali.
Tale motivazione è del tutto conforme ai principi stabiliti da questa Corte secondo i quali in tema di trascrizione, alfine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, “ex lege”, alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell’oggetto e del destinatario dell’atto, “ciò posto, a mente dell’art. 2665 cc, è da ritenersi causa di invalidità della nota de qua non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l’atto si riferisce. (Cass. 1942/98 Cass. 5002/05).
In particolare,in relazione alla individuazione delle persone, è stato ritenuto che non è inficiata da alcun vizio di validità la nota che, tra l’altro, contenga una erronea indicazione della sede della persona giuridica acquirente (Cass. 1942/98).
Alla luce di tale precedente appare evidente che l’indicazione della partita iva in luogo del codice fiscale, restando corretta la indicazione della ragione sociale e della sede nella nota di trascrizione, non comporta alcuna invalidità di questa ma una semplice inesattezza.
Con il SECONDO MOTIVO di ricorso la banca ricorrente deduce che,essendo stata dichiarata improcedibile la procedura esecutiva immobiliare a seguito della ammissione della debitrice alla procedura di concordato preventivo, l’ipoteca era divenuta opponibile al successivo fallimento.
Il Tribunale ha ritenuto che l’improcedibilità della procedura esecutiva a seguito dell’avvio di procedura concorsuale non fa venir meno gli effetti del pignoramento.
Tale affermazione è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma della L. Fall., art.107, il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione.
Pertanto, ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, nè proseguibile, ai sensi della L. Fall., art.51, dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacchè nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma della L. Fall., art.107 (Cass. 15103/05).
Dal decreto impugnato non si rinviene alcun elemento in ordine alla questione della ammissione al concordato preventivo e della improcedibilità della procedura esecutiva.
La ricorrente avrebbe di conseguenza dovuto dedurre di avere posto detta questione nell’atto di opposizione riportando il brano relativo.
Avrebbe inoltre dovuto, ai sensi dell’art.366 cpc, n. 6, indicare ove fosse rinvenibile negli atti di causa la documentazione invocata a sostegno del proprio assunto.
In mancanza di ciò il motivo deve ritenersi inammissibile.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art.375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Roma 28.6.12.
Il Cons. relatore.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
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Numero Protocolo Interno : 137/2012