ISSN 2385-1376
Testo massima
Conversione del pignoramento: è il Giudice che determina la somma da sostituire al pignorato
Il debitore esecutato ovvero il terzo proprietario ex art. 602 cpc possono, fino a quando il Giudice dell’Esecuzione non dispone la vendita, chiedere solo una volta – la conversione del pignoramento, che si propone con ricorso, corredato a pena di inammissibilità, dal deposito di una somma di denaro pari al quinto dell’importo complessivo dei crediti.
A quel punto, il Giudice dell’Esecuzione, ritenuta ammissibile l’istanza, deve fissare davanti a sé l’udienza di comparizione delle parti da comunicarsi a tutti gli interessati e, all’esito, determina la somma da sostituire al bene pignorato.
Come viene determinata la somma da sostituire al pignorato?
Il codice di rito nulla dice, se non che la somma deve essere pari alle spese di esecuzione e all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (ai sensi del comma 1 dell’art. 495 cpc).
Chi sono i creditori concorrenti?
Tra i creditori concorrenti vanno compresi tutti coloro che partecipano al processo esecutivo e, dunque, il creditore pignorante e quelli intervenuti fino all’udienza di audizione delle parti. I creditori intervenuti successivamente a tale udienza vanno considerati tardivi rispetto al sub procedimento di conversione, per cui il Giudice non ne deve tener conto. Questo significa che se un creditore deposita ricorso per intervento dopo la presentazione dell’istanza di conversione ma prima dell’emissione dell’ordinanza ex art. 495 co. 3 cpc, la sua presenza non impone l’integrazione della somma (pari ad un quinto) depositata quale presupposto di ammissibilità ma di essa deve tenersi conto nella determinazione della somma complessiva da sostituire al pignorato. Non vanno presi in considerazione, invece, i creditori non intervenuti pur se titolari di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri perché la conversione del pignoramento non comporta la cancellazione delle trascrizioni o delle iscrizioni gravanti sul pignorato.
FOCUS
Il Giudice dell’esecuzione deve valutare sommariamente le pretese avanzate dai creditori. L’esistenza, l’ammontare dei singoli crediti e la sussistenza di diritti di prelazione vanno proposte in sede di opposizione ex art. 512 cpc.
Avv. Antonio De Simone
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 147/2016
Tags : bene, conversione, creditori, giudice, istanza, Pignoramento, pignorato, somma, sostituire, vendita