ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia l’Avv. Nicola Balistreri
del Foro di Caltanissetta
per la segnalazione della sentenza
La palese tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo induce a ritenere che la difesa sia connotata da colpa grave e che, pertanto, risulti integrata la fattispecie della lite temeraria ex art96 cpc.
È quanto stabilito dal Tribunale di Gela, sezione civile, in persona del dott. Sabino Digregorio, con la sentenza n.441 del 10/07/2013, decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da un fideiussore palesemente oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di cui all’art.641 comma primo cpc.
Nella fattispecie, il provvedimento monitorio era stato emesso in favore di un Istituto di credito che, costituitosi nel giudizio di opposizione, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’opposizione, siccome tardiva e pronunciarsi la condanna dell’opponente al risarcimento del danno ex art.96 cpc, per avere quest’ultimo sollevato eccezioni nulle, generiche e pretestuose.
Sul punto, giova richiamare la normativa di riferimento, vale a dire l’art.96 cpc, il quale testualmente recita: “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sull’argomento si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione, il cui orientamento è stato chiaramente espresso, da ultimo, con la sentenza n. 19583 del 27 agosto 2013, già oggetto di commento su questa rivista.
Tornando alla vicenda in esame, il Tribunale, in accoglimento delle richieste della banca creditrice, ha dichiarato inammissibile l’opposizione e, per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’opponente, condannando lo stesso al pagamento delle spese del procedimento, maggiorate dell’ulteriore somma, liquidata equitativamente ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore dell’opposta.
Presupposto della condanna, la considerazione che l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine di quaranta giorni prescritto dall’art.641, primo comma, cpc e che, vieppiù, l’opponente non aveva mai dedotto alcunché in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata dall’Istituto di credito già nella comparsa di costituzione.
Un tale contegno processuale è stato ritenuto dal Giudice siciliano idoneo ad integrare l’ipotesi della colpa grave, una volta identificata quest’ultima nella consapevolezza piena o facilmente acquisibile di avere torto, e pur tuttavia insistendo maliziosamente sul proprio atteggiamento processuale.
Il Tribunale ha motivato la condanna anche con l’ulteriore argomentazione che non è ostativa al configurarsi della responsabilità aggravata ex art.96 cpc la circostanza che il giudizio abbia avuto una durata relativamente contenuta (nella fattispecie poco meno di due anni), atteso che l’iniziativa giudiziaria dell’opponente aveva avuto comunque l’effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.
Per l’effetto, sono risultate assorbite tutte le restanti censure di parte opponente e parte opposta, avendo il Giudice rimarcato, in premessa, che la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell’eventuale giudicato interno sul provvedimento monitorio, deve essere verificata pregiudizialmente d’ufficio, versandosi in materia che riguarda norme cogenti di ordine pubblico e perciò sottratta alla disponibilità delle parti.
La pronuncia in esame, degna di nota per la completezza delle argomentazioni fornite in parte motiva, fornisce un importante chiarimento sui presupposti specifici per il configurarsi della responsabilità per lite temeraria, tema già oggetto di approfondimento su questa rivista.
Si veda, a tal proposito LITE TEMERARIA: PUO’ COSTARE CARA LA CONDOTTA DELLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO.
Testo del provvedimento
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