ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 12/10/2012, si è pronunciata in materia di ordinanza ingiunzione ex art.186 ter cpc, affermando che, l’istanza di ingiunzione è ammissibile anche se proposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto il rischio della duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito (che si avrebbe in caso di estinzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) ben può essere risolto in sede esecutiva.
La questione trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo nel corso della quale, espletata CTU tecnico contabile, l’opposta chiedeva concedersi ordinanza ingiunzione ex art.186 ter cpc sulle somme accertate dalla CTU, dopo che il Tribunale aveva sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Il giudice, sciogliendo la riserva ha concesso l’ordinanza ingiunzione dichiarandola provvisoriamente esecutiva, con la liquidazione delle spese di lite.
Invero, sostiene il giudicante che l’eventuale rischio di duplicazione dei titoli esecutivi per il medesimo credito, che si andrebbe a verificare nel caso di estinzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, verrà risolto in sede esecutiva.
Infine, considerato che l’ordinanza ex art.186 ter cpc al secondo comma prescrive che la stessa deve contenere i provvedimenti di cui all’art.641 cpc. il giudice si è pronunciato determinando il compenso dovuto per le spese e competenze del giudizio ad eccezione di quelle dovute al CTU non essendo stato chiarito dall’istituto di credito opposto alcunché relativamente al governo del compenso liquidato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di ingiunzione
IL GI. dott. Suriano
Sciogliendo la riserva del 9.10.202;
letti gli atti di causa
rilevato che la difesa della BANCA ha chiesto concedersi ordinanza ex art.186 ter cpc per le somme accertate dalla C.T.U. espletata;
OSSERVA
Va innanzitutto premesso che l’istanza è ammissibile anche se proposta, come nel caso di specie, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il rischio della duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito (che si avrebbe in caso di estinzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) ben può essere risolto in sede esecutiva;
ciò premesso, l’istanza appare meritevole di accoglimento tenuto conto che essa risulta suffragata da prova scritta alla luce non solo della documentazione prodotta dalla Banca opposta (contatti di conto corrente estratti integrali dei due conti correnti intrattenuto dalla E.A. S.R.L.) ma anche dalle risultanze della espletata consulenza tecnica d’ufficio che, sulla base del mandato conferito all’ausiliare ha condotto all’accertamento di un saldo debitore a carico della correntista alla data del 31.12.2009 pari ad e 26.664,31 (euro 18.820,12 per il conto corrente n 30062662, ed euro 7.844,19 per il conto corrente 30062641);
l’ingiunzione va, altresì, munita della clausola di provvisoria esecuzione atteso che l’ammontare complessivo del credito è stato accertato, in sede di consulenza tecnica d’ufficio, con l’esclusione dell’applicata commissione di massimo scoperta, oggetto dell’unica eccezione sollevata dagli opponenti risultante di pronta soluzione;
dovendo l’ordinanza ex art.186 ter cpc contenere i provvedimento previsti dall’art.641, ultimo comma cpc, deve procedersi anche alla liquidazione delle spese e delle competenze del giudizio svoltosi fino al momento dell’emissione dell’ingiunzione, con la precisazione che non risultando chiarito da parte della Banca alcunché relativamente alla corresponsione del compenso liquidato al CTU, di detto importo non si terrà conto nel dispositivo della presente ordinanza;
PQM
Letto l’art.186 ter cpc,
ingiunge alla E.A. S.R.l. in persona del legale rappresentante pro tempore nonché dei signori P.G. e P. G., il pagamento, in favore della BANCA della somma di Euro 26.664,31, oltre interessi al tasso annuo dell’11,90% dall’10.2010 al saldo, nonché il pagamento delle spese di giudizio ad oggi, liquidate in complessivi Euro 20,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compenso d’avvocato, oltre IVA e Cpa come per legge; dichiara la predetta ingiunzione provvisoria;rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5.11.2013.
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Numero Protocolo Interno : 108/2012