Se il contratto è stato concluso con il legale rappresentante della Cooperativa, dichiaratosi “operatore qualificato” in possesso di specifiche competenze ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari anche derivati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 regolamento Consob approvato con delibera n. 11522/98, deve ritenersi che la Banca sia sollevata dagli obblighi informativi previsti a suo carico nella presentazione dei servizi di investimenti, senza dover procedere essa stessa all’accertamento in concreto di tali requisiti.
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